Roma, 19 maggio 2020 – Nella G.U. n. 125 del 16 maggio 2020 è stato pubblicato il decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nello specifico, l’articolo 1 del provvedimento riporta misure di contenimento della diffusione del COVID-19 tra cui, con specifico riferimento agli spostamenti territoriali:
– a decorrere dal 18 maggio 2020 la cessazione di tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale ex articoli 2 e 3 del D.L.n. 19/2020, salvo la possibilità di riadozione con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica;
– il divieto di spostamenti tra regioni e per l’estero fino al 2 giugno, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o Dunque a partire dal 3 giugno sono stati consentiti gli spostamenti oltre il confine regionale e nazionale, che possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalitaà al rischio epidemiologico;
– nessuna limitazione per gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti.
Il D.L. n. 33/2020 ha riconosciuto la facoltà dei sindaci di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
In merito alle attività economiche, produttive e sociali il D.L. n. 33/2020 ha disposto che debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di Protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei Protocolli o nelle linee guida nazionali.
Nel provvedimento è stato precisato che in assenza di Protocolli regionali debbano trovare applicazione i Protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
Il mancato rispetto dei contenuti dei menzionati Protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, determinano la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Specifiche disposizioni in tema di sanzioni e controlli sono state previste dall’articolo 2.
Precisamente, è stato disposto che, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del D.L. n. 33/2020, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in sua attuazione, siano punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. All’atto dell’accertamento di tale violazione l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
Nel caso di reiterata violazione della medesima disposizione nel provvedimento è stato sancito che la sanzione amministrativa sia raddoppiata e quella accessoria sia applicata nella misura massima.
L’articolo 2 del D.L. n. 33/2020 ha previsto anche che per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applichi l’articolo 4, comma 3, del D.L. n. 19/2020. Inoltre, le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali devono essere irrogate dal Prefetto, mentre le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali dalle autorità che le hanno disposte.
Infine, il Legislatore ha disposto che, salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura della quarantena (ex articolo 1, comma 6) sia punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Le disposizioni del D.L. n. 33/2020 si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1.
Per approfondire: DL_16_maggio_2020_n_33
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