Roma, 21 maggio 2020 – Il D.L. del 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato nella G.U. n. 128 del 19 maggio 2020, reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con specifico riferimento alla materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro al Titolo III (Misure in favore dei lavoratori), Capo I (Modifiche al D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020), articolo 66 è stata disposta la modifica all’articolo 16 del D.L. n. 18/2020 in materia di dispositivi di protezione individuale.
Nel dettaglio, è stato precisato che siano considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, che nello svolgimento della loro attività siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro. Inoltre al comma 1, è stato aggiunto il seguente periodo: “Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari”.
Modificato anche l’articolo 26 del D.L. n. 18/2020 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato. Infatti al comma 2 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è stato equiparato al ricovero ospedaliero non più fino al termine del 30 aprile 2020 ma fino al 31 luglio 2020.
All’articolo 77 è stata invece sancita la modifica dell’articolo 43 del D.L. n. 18/2020 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore.
Nel dettaglio nella rubrica le parole: “contributi alle imprese” sono sostituite dalle seguenti: “contributi alle imprese e agli enti del terzo settore”. Mentre, al comma 1, dopo le parole: “dei processi produttivi delle imprese” sono aggiunte le seguenti: “nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017”, pertanto i contributi previsti dall’articolo 43 hanno adesso lo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, non solo dei processi produttivi delle imprese ma anche delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore. Gli enti del terzo settore sono stati altresì inseriti tra i destinatari degli stessi contributi previsti dall’articolo 43.
Importanti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono state previste anche nel Capo II (Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali) del Titolo III del D.L. n. 34/2020.
In tal senso l’articolo 83 (Sorveglianza sanitaria) a norma del quale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
È stato altresì previsto che i datori di lavoro che non hanno l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria – fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale – possano richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale ai servizi territoriali dell’INAIL che vi devono provvedere con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all’articolo 10 del D.L. n. 18/2020. La tariffa per l’effettuazione di tali prestazioni sarà definita con un decreto interministeriale. Inoltre, è stato precisato che per tali medici non trovino applicazione gli articoli 25, 39, 40 e 41 del d.lgs. n. 81/2008.
È stato altresì sancito che l’inidoneità alla mansione accertata ai sensi dell’articolo 83 non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
Infine, per le finalità di cui al commentato articolo 83 e per sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, l’INAIL è stato autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di 15 mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l’anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l’anno 2021, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
Nuove disposizioni anche in materia di lavoro agile.
Nello specifico, all’articolo 90 del D.L. n. 34/2020 è stato disposto che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 – a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore – abbiano diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali. Tuttavia è stato precisato che debbano essere rispettati gli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Confermata anche la possibilità che la prestazione lavorativa in lavoro agile possa essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
L’articolo 90 ha attribuito ai datori di lavoro del settore privato l’onere di comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il legislatore all’articolo 90 del D.L. n. 34/2020 ha altresì sancito che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del D.L. n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020) per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19l e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017, possa essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali. In merito invece agli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81/2017 è stata ribadita la possibilità che vengano assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.
Ulteriori disposizioni in materia di flessibilità del lavoro e di lavoro agile nel settore pubblico sono state riportate nell’articolo 263 del D.L. n. 34/2020.
L’articolo 95 invece reca misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro. Precisamente, al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, è stata prevista la promozione da parte dell’INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020) interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:
– apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
– dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
– apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
– dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
– dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
Per il finanziamento di tali iniziative sono state destinate le risorse relative al bando ISI 2019 che conseguentemente è stato revocato.
Mentre all’articolo 96 del D.L. n. 34/2020 è stato previsto che l’INL provveda, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell’attività di vigilanza.
Sempre in materia di vigilanza l’articolo 100 del provvedimento ha disposto che in via eccezionale, per far fronte all’emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali si avvalga in via diretta, oltre che dell’INL, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 177/2016 e del decreto del Ministro dell’Interno 15 agosto 2017.
Il provvedimento in commento reca anche importanti disposizioni in tema di credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. In tal senso l’articolo 120 ha previsto che, al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, sia riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Tra tali interventi sono stati annoverati: quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; per l’acquisto di arredi di sicurezza; per investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Tale credito d’imposta è stato riconosciuto:
– ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’Allegato 1;
– alle associazioni;
– alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.
Riconosciuto anche all’articolo 125 del D.L. n. 34/2020 il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. Nel dettaglio, tale credito d’imposta è stato riconosciuto in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Il riconoscimento è a favore di soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Sono ammissibili al credito d’imposta in parola le spese sostenute per:
1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
2. l’acquisto di DPI quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
3. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
4. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
5. l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta in oggetto saranno stabiliti da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Con l’articolo 125 è stato abrogato l’articolo 64 del D.L. n. 18/2020 avente ad oggetto la disciplina del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.
All’articolo 122 del D.L. n. 34/2020 è stato previsto che i crediti d’imposta su menzionati (di cui agli articoli 120 e 125) nonché il credito d’imposta per botteghe e negozi (di cui all’articolo 65 del D.L. n. 18/2020) e il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (di cui all’articolo 28) possano essere ceduti, in luogo dell’utilizzo diretto, anche parziale ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Infine, si segnala che il D.L. n. 34/2020 all’articolo 99 – al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle misure di contenimento adottate, in modo da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione – ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’Osservatorio Nazionale sul Mercato del Lavoro.
Per approfondimenti sull’argomento il link del provvedimento: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=false
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