Misure per la ripresa graduale delle attività economiche e sociali

Roma, 29 aprile 2021 – Decreto legge n. 52 – Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19
Con il D.L. del 22 aprile 2021 n. 52 sono state disposte misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Il provvedimento ha prorogato, al 31 di luglio 2021, la fine dello stato di emergenza, l’efficacia delle misure di cui al D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei D.L. n. 19 e 33 del 2020.
Nel dettaglio il D.L. n. 52/2021 reca:

  • disposizioni per il ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • misure relative agli spostamenti;
  • disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore;
  • misure per le attività dei servizi di ristorazione;
  • disposizioni per gli spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi;
  • disposizioni per piscine, palestre e sport di squadra;
  • misure per fiere, convegni e congressi;
  • disposizioni per centri termali e parchi tematici e di divertimento;
  • misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri.

Inoltre il provvedimento, all’art. 9, prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di: avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (validità 6 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale); la guarigione dall’infezione (validità 6 mesi a far data dall’avvenuta  guarigione); l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (validità 48 ore dall’esecuzione del  test).
Con il D.L. n. 52/2021 sono stati altresì prorogati al 31 luglio 2021 i termini previsti dalle disposizioni  legislative di cui all’Allegato 2 dello stesso provvedimento. In tal senso, in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono stati prorogati i termini in materia di:          

  • lavoro agile, l’art. 90, commi 3 e 4 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020 n. 77). Per cui adesso – ai sensi dell’art. 90 comma 3, D.L. n. 34/2020 – fino al 31 luglio 2021 i datori di lavoro del settore privato devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile. Invece, a norma del comma 4 dell’articolo 90 – fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del D.L. n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020) – per i datori di lavoro pubblici, fino al 31 luglio 2021, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali. A riguardo gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
  • sorveglianza sanitaria eccezionale, l’articolo 83 del L. 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020 n. 77). Pertanto, fino al 31 luglio 2021, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, i datori di lavoro pubblici e privati devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
  • dispositivi di protezione individuale (DPI), l’ articolo 5- bis, commi 1 e 3 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020 n. 27) recante disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali.
    L’art. 15, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020 n. 27) recante disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione industriale.   

Per approfondire: decreto_legge_22_aprile_2021_n_52