Roma, 16 luglio 2021 – Al ricorrere delle condizioni di legge previste dagli artt. 1 e 4 del DPR 1124/1965, il datore di lavoro instaura il rapporto assicurativo con l’INAIL inviando l’apposita denuncia d’esercizio.
Vi sono casi in cui, però, il rapporto assicurativo viene formalmente instaurato a seguito di un’attività di controllo svolta dall’INAIL che evidenzi la presenza di un soggetto non iscritto che ne abbia l’obbligo.
In tale caso, l’Istituto attiva un procedimento di diffida nei confronti del datore di lavoro a presentare la denuncia di esercizio fissandogli il termine di dieci giorni per procedere con l’adempimento.
Ove il soggetto non intenda presentare la denuncia di esercizio perché non concorde con la sussistenza di obbligo assicurativo potrà presentare ricorso all’Ispettorato del Lavoro, ex art. 16 del DPR 1124/1965, entro lo stesso termine di dieci giorni dalla diffida dell’INAIL.
Tuttavia potrebbero verificarsi situazioni in cui il ricorso ex art. 16 del DPR 1124/1965 si sovrappone a quello previsto dall’art. 17 del DLgs. 124/2004 relativo ai casi di controversia sulla sussistenza o riqualificazione del rapporto di lavoro. Nel momento in cui un verbale ispettivo riqualifichi il rapporto anche solo come collaborazione coordinata e continuativa scatterà l’obbligo INAIL per il datore di lavoro.
In tal caso, teoricamente, il datore di lavoro potrebbe rivolgere un ricorso all’Ispettorato del Lavoro ex art. 16 sostenendo la non sussistenza dell’obbligo in virtù del fatto che il lavoratore è genuinamente da qualificare come autonomo occasionale e, quindi, escluso dalla tutela. Il datore di lavoro potrebbe altresì presentare il ricorso in materia di qualificazione del rapporto di lavoro previsto al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro dal citato art. 17 del DLgs. 124/2004.
Allorchè i due ricorsi si sovrappongano, sulla base di un rapporto di pregiudizialità fra i due, al fine di assicurare l’uniformità del giudizio, l’Ispettorato territoriale adito ai sensi dell’art. 16 sospenderà la trattazione del gravame fino a quando non intervenga il provvedimento del Comitato ai sensi dell’art. 17 (circolare INL n. 1/2019).
In conclusione, il ricorso ex art. 16 può essere trattato solo se con lo stesso si contestino unicamente i presupposti dell’obbligo assicurativo in relazione alla tipologia di attività tutelata e non si contesti anche la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro.
Le modalità di ricorso del datore di lavoro per l’assicurazione INAIL a cura dell'Ufficio Affari Legali

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