Conversione al Dl Crescita: assicurazione infortuni, amianto e Terzo Settore a cura dell'Ufficio Servizi Istituzionali

28 giugno 2019 – L’Assemblea del Senato ha approvato, in via definitiva e senza modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera, il disegno di legge di conversione del decreto recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”.
Tra le principali misure l’articolo 3-sexies – inserito in sede referente – estende a regime, a decorrere dal 2023, il meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto per gli anni 2019-2021 ad opera dell’ultima legge di Bilancio (mentre resta escluso l’anno 2022). Ai fini della copertura finanziaria dei nuovi oneri, si dispone: una riduzione, nella misura di 26 milioni di euro per il 2023, del Fondo per interventi strutturali di politica economica; una riduzione, nella misura di 604 milioni di euro per il 2023, 454 milioni per il 2024, 541 milioni per il 2025, 548 milioni per il 2026, 558 milioni per il 2027, 566 milioni per il 2028, 576 milioni per il 2029, 584 milioni per il 2030 e 594 milioni annui a decorrere dal 2031, del “Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani”. Tale riduzione concerne la quota delle risorse del suddetto Fondo non impiegate dalle misure in materia previdenziale di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.
Inoltre l’articolo sopprime alcune modifiche alla disciplina sulla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, introdotte – con decorrenza dal 2019 – dall’ultima legge di Bilancio. Le norme oggetto di soppressione concernono il rapporto tra gli indennizzi corrisposti dall’INAIL e il risarcimento ulteriore del danno c.d. differenziale nei casi in cui sussista la responsabilità civile del datore di lavoro per il risarcimento di tale quota ulteriore, nonché le azioni di regresso o di surrogazione, da parte dell’INAIL, verso il datore di lavoro o verso l’impresa di assicurazione – nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti.
L’articolo 41-bis – inserito in sede referente – estende ad altre fattispecie l’ambito di applicazione della normativa che riconosce, in favore di lavoratori esposti all’amianto, il diritto alla pensione di inabilità a prescindere dalla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’estensione si provvede mediante una riduzione: di risorse per l’assunzione di personale da parte dell’INPS; del “Fondo da ripartire per l’introduzione del reddito di cittadinanza”; del “Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali”.
La disciplina vigente – di cui all’articolo 1, comma 250, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, e al relativo D.M. 31 maggio 2017 – attribuisce il summenzionato diritto, nel rispetto dei limiti di spesa ivi stabiliti, ai soggetti – iscritti a forme pensionistiche relative a lavoratori dipendenti e con almeno cinque anni di contribuzione (versata o accreditata) – affetti da una delle seguenti patologie, ove riconosciuta di origine professionale, ovvero quale causa di servizio: mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare, asbestosi.
La modifica in esame estende il diritto ai soggetti genericamente affetti da patologie asbesto-correlate, purché derivanti da esposizione all’amianto documentata e riconosciuta e fermo restando il requisito contributivo summenzionato. L’estensione ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – con esclusione, dunque, di liquidazione di ratei per il periodo precedente e con decorrenza della pensione dal mese successivo a quello di presentazione della domanda – e si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle relative modalità attuative. Il diritto è riconosciuto nel rispetto di un limite di spesa pari a 7,7 milioni di euro per il 2019, a 13,1 milioni per il 2020, a 12,6 milioni per il 2021, a 12,3 milioni per il 2022, a 11,7 milioni per il 2023, a 11,1 milioni per il 2024, a 10,0 milioni per il 2025, a 9,2 milioni per il 2026, a 8,5 milioni per il 2027 e a 7,5 milioni annui a decorrere dal 2028.
La norma specifica che l’estensione in oggetto concerne anche i casi in cui: il soggetto, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sia transitato in una gestione di previdenza diversa dall’assicurazione generale obbligatoria (ivi compresa l’ipotesi in cui, per effetto di ricongiunzione, non possieda più contributi in quest’ultima assicurazione); il soggetto sia titolare del sussidio per l’accompagnamento alla pensione entro l’anno 2020 (sussidio riconosciuto, ai sensi delle disposizioni ivi richiamate, per taluni soggetti affetti da patologie asbesto-correlate) ed opti per la pensione di inabilità ai sensi della presente novella.
I commi da 1 a 4 dell’articolo 43, modificati nel corso dell’esame in sede referente, intervengono su alcune disposizioni relative agli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici nonché alle fondazioni, associazioni e comitati agli stessi equiparati.
Il comma 1 modifica l’articolo 5 del decreto-legge 149/2013 (su cui è intervenuta, da ultima, la legge n. 3 del 2019) al fine, tra l’altro, di modificare parzialmente i criteri di equiparazione ai partiti e movimenti politici previsti dalla legge per le fondazioni, associazioni e comitati ai fini dell’applicazione degli obblighi e delle sanzioni in materia di trasparenza ed escludere l’applicabilità di alcuni criteri della suddetta equiparazione agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale (o, nelle more, iscritti in uno dei registri previsti dalle normative di settore) nonché per le fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato patti, accordi o intese (lettera d) e comma 2).
Infine l’articolo 43, comma 4-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, proroga dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020 il termine per l’adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) secondo le indicazioni in materia recate dall’articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore (D.Lgs 117/2017).

30 thoughts on “Conversione al Dl Crescita: assicurazione infortuni, amianto e Terzo Settore

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