La contrattazione collettiva per gli autonomi: gli orientamenti dell’Unione Europea

18 marzo 2022 – Come preannunciato dalla Commissione europea, sono stati pubblicati gli orientamenti che mirano ad incentivare la contrattazione collettiva dei lavoratori autonomi paragonabili ai lavoratori subordinati, oppure dei lavoratori autonomi che si trovano in una posizione di debolezza, come i lavoratori su piattaforma.
Finora, infatti, la disciplina europea in materia di concorrenza (ex art. 101 TFUE) ha fortemente limitato l’autonomia negoziale dei lavoratori autonomi in quanto ritenuti “imprese”.
In particolare, un prestatore di servizi può perdere la qualità di impresa, e dunque avere il diritto alla contrattazione collettiva, in diverse ipotesi:

  • Lavoratori autonomi che, in pratica, si trovano in una situazione di subordinazione (c.d. falsi lavoratori autonomi). Al riguardo, la Corte di giustizia ha chiarito che si tratta di lavoratori che non determinano «in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato». Essi infatti dipendono «interamente dal […] committente», per il fatto che non sopportano «nessuno dei rischi finanziari e commerciali derivanti dall’attività economica di quest’ultimo» e agiscono come ausiliari integrati nell’impresa di detto committente (sentenza FNV, 4.12.2014).
  • Lavoratori autonomi individuali che si trovano in una situazione di dipendenza economica. Si tratta di lavoratori autonomi che prestano i propri servizi esclusivamente o prevalentemente a una sola controparte. A giudizio della Commissione, un lavoratore autonomo individuale si trova in una situazione di dipendenza economica qualora almeno il 50 % del suo reddito da lavoro totale annuo provenga da un’unica controparte.
  • Lavoratori autonomi individuali che lavorano «fianco a fianco» con lavoratori subordinati. In questo caso, si tratta di lavoratori autonomi individuali che svolgono mansioni identiche o simili, «fianco a fianco» con lavoratori subordinati, per la stessa controparte. Essi si trovano in una situazione paragonabile a quella di tali lavoratori, dal momento che prestano i propri servizi sotto la direzione della controparte, non partecipano ai rischi commerciali di quest’ultima né dispongono di alcuna autonomia per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività economica in questione.
  • Lavoratori autonomi individuali che lavorano tramite piattaforme di lavoro digitali. Come noto, si tratta di lavoratori autonomi che spesso si trovano in una situazione paragonabile a quella dei lavoratori subordinati, posto che essi dipendono dalle piattaforme digitali e non hanno margine per negoziare le proprie condizioni di lavoro. Infatti, le piattaforme di lavoro digitali sono di solito in grado di imporre unilateralmente condizioni e modalità del rapporto con il lavoratore.

Riguardo il contenuto dell’accordo collettivo, il riferimento è alle “condizioni di lavoro”. In particolare, le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali comprendono questioni quali:

  • retribuzione;
  • orario e modalità di lavoro;
  • vacanze e ferie;
  • spazi fisici in cui il lavoro si svolge;
  • salute e sicurezza;
  • assicurazione e previdenza sociale;
  • le condizioni alle quali il lavoratore autonomo individuale ha diritto a interrompere la prestazione del servizio.

Alla luce di queste precisazioni, la Commissione europea ritiene che le seguenti categorie di accordi collettivi soddisfino i criteri appena menzionati: si tratta, in primis, di accordi collettivi conclusi da lavoratori autonomi individuali con controparti di una certa forza economica. Dal momento che la controparte ha una certa forza economica (e quindi un determinato potere d’acquisto), questi accordi collettivi possono rappresentare uno strumento legittimo per correggere lo squilibrio di potere contrattuale tra le due parti. La Commissione ha quantificato tale “squilibrio di potere contrattuale”, ponendo due precise condizioni:

  • i lavoratori autonomi individuali negoziano o concludono accordi collettivi con una o più controparti che rappresentano l’intero settore o l’intera industria; e
  • i lavoratori autonomi individuali negoziano o concludono accordi collettivi con una controparte il cui fatturato totale annuo supera i due milioni di euro o i cui effettivi sono pari o superiori a 10 persone, oppure con più controparti che insieme superano una di queste soglie.

In secondo luogo, sono ammessi accordi collettivi conclusi da lavoratori autonomi ai sensi della legislazione nazionale o dell’UE. Si tratta, in prima battuta, degli accordi legittimati dagli ordinamenti nazionali proprio per affrontare lo squilibrio di potere contrattuale di alcune categorie di lavoratori autonomi individuali. In secondo luogo, la Commissione non solleva obiezione per gli accordi legittimati dalle norme europee, ossia quelli sottoscritti da autori e artisti (ex direttiva (UE) 2019/790).

Per approfondire: comunicazione_2022_C_123_01

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