Iva agevolata per gli autoveicoli destinati a persone con disabilità a cura dell'Ufficio Servizi Istituzionali

È stata assegnata alla Commissione VI Finanze in sede referente la proposta di legge C. 1796, recante “Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto relativa agli autoveicoli destinati a persone con disabilità”. La proposta ha l’obiettivo di modificare il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di estendere le agevolazioni fiscali ivi previste anche agli autoveicoli alimentati a GPL e a gas naturale e a quelli a propulsione ibrida. Di per sé, i motori alimentati a GPL e a gas naturale sono comuni motori a benzina, ai quali si aggiunge un impianto per l’alimentazione a gas (non a caso sono definiti motori bi-fuel, cioè con alimentazione a benzina/GPL e a benzina/gas naturale). I veicoli a propulsione ibrida, invece, sono caratterizzati dall’abbinamento di un motore elettrico ad un comune motore termico, alimentato a benzina o a gasolio. La norma quindi serve solo a precisare che le agevolazioni si applicano anche a tali motori, in quanto alimentati (anche) a benzina o a gasolio. L’articolo 2 ha l’obiettivo di modificare la tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di prevedere un’agevolazione fiscale (IVA al 5 per cento) per gli autoveicoli aventi propulsione elettrica, purché di potenza non superiore a 185 kilowatt, sia nel caso in cui vengano adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, sia nel caso in cui vengano ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordi, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. A tale proposito, va precisato che l’inserimento di questi veicoli tra i beni compresi nella tabella A, parte II, ai quali si applica l’aliquota dell’IVA agevolata al 4 per cento, non è possibile, ai sensi dell’articolo 99 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, il cui paragrafo 1 prevede che le aliquote ridotte sono fissate ad una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 per cento.