Roma, 18 settembre 2020 – Attraverso la Circolare n. 105, l’INPS ha chiarito a quanto ammonti (e come vada calcolato) l’importo relativo all’esonero contributivo per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione. Più specificamente, il beneficio è da intendersi pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’ammontare dell’esonero così determinato costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione; importo che può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di quattro mesi, da riparametrare e applicare su base mensile.
Con riferimento all’effettiva entità dell’agevolazione, l’Istituto ha precisato, inoltre, che l’ammontare dell’esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto la contribuzione non versata nelle suddette mensilità costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l’individuazione del credito aziendale.
INPS: chiarimenti esonero contributivo per aziende che non hanno usufruito della cassa integrazione a cura dell'Ufficio Salute e Sicurezza
