INL: chiarimenti sulla sospensione dell’attività per lavoro irregolare

Roma, 4 febbraio 2022 – In data 2 febbraio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato un parere sulle condizioni di revoca del provvedimento di sospensione dell’attività, ai sensi del nuovo articolo 14 del Testo Unico Sicurezza.
Ci si riferisce alle nuove disposizioni, introdotte col d.l. n. 146/2021 (conv. con l. n. 215/2021), che hanno introdotto l’inasprimento delle condizioni per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale. Più in particolare, il provvedimento può essere adottato al riscontro del 10% (non più del 20%) del personale irregolare presente sul luogo di lavoro, anche se qualificato come (falso) lavoro autonomo occasionale. Inoltre, non è più necessaria la recidiva: basterà l’accertamento di gravi violazioni prevenzionistiche, il cui ambito è stato ampliato in sede di conversione.
Il parere attiene alla revoca di tale sospensione. Al riguardo, le nuove disposizioni stabilisco che la ripresa dell’attività produttiva potrà avvenire al ripristino delle condizioni imposte dalla legge e ad avvenuto pagamento di una sanzione, raddoppiata nel caso di recidiva.
L’Ispettorato precisa che, nel caso in cui sia stata riscontrata la presenza di lavoro irregolare, il provvedimento di sospensione può essere revocato al pagamento della somma aggiuntiva prevista per l’ipotesi di lavoro irregolare e, congiuntamente, alla regolarizzazione dei lavoratori in nero «di norma mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione» (Circolare n. 26/2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). È dunque possibile regolarizzare il personale interessato con soluzioni contrattuali diverse, pur sempre compatibili con la prestazione di lavoro subordinato già resa.
L’Ispettorato precisa che soluzioni di regolarizzazione diverse, così come il mantenimento in servizio per un periodo di tempo inferiore ai 3 mesi, non consentono l’ammissione al pagamento della diffida impartita ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 124/2004.
Inoltre, con specifico riferimento alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, il datore di lavoro deve fornire prova del pagamento della somma aggiuntiva ai fini della revoca e provvedere al versamento dei contributi di legge laddove i termini siano già scaduti, ovvero fornire prova della avvenuta denuncia contributiva secondo le modalità previste dall’INPS.

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