Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale a cura dell'Ufficio Studi

25 ottobre 2019 – Con circolare n. 27/2019, l’INAIL ha dato istruzioni in merito all’adeguamento degli indennizzi del danno biologico in capitale disposto dal decreto del Ministero del Lavoro n. 45/2019. Si ricorda che la Tabella, entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 e quindi applicabile agli eventi verificatisi a decorrere da quella data, ridetermina gli importi dovuti dall’INAIL ai lavoratori ai quali venga accertata una menomazione dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%.
Rispetto alla Tabella precedentemente vigente, le prestazioni risultano aumentate mediamente di circa il 40% a seconda dei diversi gradi di menomazione. Inoltre, la nuova Tabella è applicata indifferentemente a uomini e donne, superando le differenze di genere che invece erano previste sin dalla sua emanazione nel 2000.
La circolare INAIL fornisce indicazioni sull’applicazione della nuova tabella in alcune casistiche specifiche. Con riferimento agli accertamenti provvisori effettuati su eventi antecedenti il 1° gennaio 2019, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado effettuato a far data dal 1° gennaio 2019, l’Istituto chiarisce che si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nelle Tabelle previgenti.
Nei casi di unificazione dei postumi, tenuto conto che la nuova Tabella trova applicazione per gli eventi infortunistici verificatisi dal 1° gennaio 2019 e le malattie denunciate dalla predetta data, ai fini della individuazione della tabella da applicare si deve far riferimento alla data dell’ultimo evento lesivo occorso oggetto di unificazione.
Le richieste di aggravamento presentate dall’assicurato a far data dal 1° gennaio 2019, ai fini del riconoscimento o dell’adeguamento dell’indennizzo del danno biologico in capitale e che comportano, indipendentemente dalla data dell’evento lesivo, un aumento del grado di menomazione precedentemente indennizzato in capitale, ovvero, un primo indennizzo del danno biologico in capitale, si liquidano sul valore capitale previsto dalla nuova Tabella.
L’Istituto sta completando gli adeguamenti procedurali necessari per l’erogazione degli indennizzi in capitale del danno biologico in linea con le nuove disposizioni. Le prestazioni già liquidate secondo gli importi previsti dalle Tabelle previgenti saranno rideterminate automaticamente sulla base della nuova Tabella con l’invio agli interessati anche di apposito provvedimento di liquidazione.

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