Contratti a termine stagionali: chiarimenti dall’INL "a cura dell'ufficio Salute e Sicurezza"

 

 

Roma, 16 marzo 2021 – Su richiesta delle associazioni di settore, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso la nota n. 413 del 10 marzo 2021, ha risposto ai quesiti riguardanti la conferma della circostanza secondo cui le deroghe alla disciplina del contratto a termine, stabilite per le attività stagionali dagli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, trovano applicazione anche in riferimento alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL di settore, e la possibilità di concludere contratti a tempo indeterminato per le imprese turistiche che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi, ai sensi del D.P.R. n. 1525/1963.
L’INL ha in primo luogo richiamato l’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, ai sensi del quale “le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano infatti a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”. L’individuazione della “stagionalità” effettuata dall’art. 21, comma 2 è apparsa, come sottolineato, utilizzabile anche in relazione alle ulteriori disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 che ad esso rinviano. Pertanto, l’INL ha confermato la possibilità per la contrattazione collettiva di settore di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle già indicate dal d.P.R. n. 1525 del 1963, alle quali non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine.
Infine, con riferimento alla possibilità, da parte delle imprese turistiche stagionali che osservano un periodo di inattività nel corso dell’anno, di sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato, l’INL non ha rilevato particolari criticità, né ha ritenuto che tali contratti possano inficiare la connotazione stagionale delle relative attività. Ciò in ragione della necessità, per tali imprese, di svolgere comunque una attività “programmatoria” o comunque “preparatoria” nei mesi in cui non è prevista l’apertura al pubblico.

Per approfondire:

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-10-marzo-2021-disciplina-contratti-a-termine-nelle-ipotesi-di-stagionalita-previste-dal-CCNL.pdf

2 thoughts on “Contratti a termine stagionali: chiarimenti dall’INL

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