Decreto – Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»
(Presidente del Consiglio dei Ministri, 17 giugno 2021)
Il d. P.C.M. del 17 giugno 2021 – in attuazione dell’art. 9, comma 10, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (convertito con modifiche nella legge n. 87 del 17 giugno 2021) – reca disposizioni sulla Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l’emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19.
A riguardo si ricorda che il richiamato art. 9 D.L. n. 52/2021 ha previsto l’introduzione, sul territorio nazionale, delle certificazioni verdi Covid-19, comprovanti lo stato di: avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (validità 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale); la guarigione dall’infezione (validità 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione); l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (validità 48 ore dall’esecuzione del test).
Entrando nel merito del d.P.C.M. del 17 giugno, esso disciplina:
- la raccolta dei dati che alimentano la Piattaforma nazionale-DGC;
- le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DGC;
- i dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC;
- la struttura dell’identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l’autenticità, la validità e l’integrità delle stesse;
- le tecniche per assicurare l’interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC;
- le tecniche per assicurare l’interoperabilità tra la Piattaforma nazionale-DGC e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’Unione europea, tramite il Gateway europeo;
- le modalità di aggiornamento e revoca delle certificazioni verdi COVID-19;
- i soggetti deputati e le modalità per il controllo delle certificazioni;
- i tempi di conservazione dei dati trattati ai fini dell’emissione e della verifica delle certificazioni;
- le misure per assicurare la protezione dei dati personali trattati.
Con specifico riferimento al controllo delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC, in base all’art. 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021, i soggetti deputati sono:
- i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
- il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
- i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati;
- il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati;
- i vettori aerei, marittimi e terrestri, e i loro delegati;
- i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
I soggetti delegati devono ricevere l’incarico con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 deve essere effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione VerificaC19, installata su un dispositivo mobile e scaricabile gratuitamente al seguente link: https://www.dgc.gov.it/web/app.html
L’app VerificaC19 consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
A tal riguardo è stato precisato che l’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica deve dimostrare, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App. È stato altresì puntualizzato che l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.
Infine, il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche in parola è stato assegnato alle Forze di polizia e, ove occorra, alle Forze armate.
Per approfondire cliccare qui DPCM_17_giugno_2021
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