16 febbraio 2022 – È stato pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto relativo all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. L’assicurazione è stata introdotta dall’articolo 66 del d.l. 73/2021 e decorre dal 1° gennaio 2022.
Per i lavoratori autonomi iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo sono tenuti al versamento all’INAIL del premio assicurativo i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera. Con riferimento alle attività retribuite di insegnamento o di formazione il premio assicurativo deve essere versato dagli enti accreditati o dalle amministrazioni pubbliche che organizzano le medesime attività di insegnamento e formazione. Con riferimento alle attività remunerate di carattere promozionale il premio deve essere versato dai soggetti pubblici o privati nei cui confronti le stesse vengono espletate.
Per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali l’obbligo di versare i premi assicurativi è in capo ai committenti che ne utilizzano le prestazioni.
L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è attuata con le modalità previste dall’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente alle attività previste dalle Tariffe INAIL in vigore.
Per i suddetti lavoratori si assume come retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.
In sede di prima applicazione dell’obbligo assicurativo, i soggetti assicuranti che non sono titolari di posizioni assicurative attive all’INAIL e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, presentano la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023. In caso di posizione INAIL già attiva, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione ai predetti lavoratori, deve essere presentata denuncia di variazione con l’apposito servizio online entro 30 giorni.
I soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo e che alla medesima data sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, versano i premi assicurativi dovuti per il 2022 con l’autoliquidazione 2022/2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati assicurati alla medesima voce di tariffa.