Roma, 12 maggio 2020 – Di seguito la proposta ANMIL di integrazione/emendamento al DL di aprile/maggio 2020.
Dopo l’articolo 30 – Formazione a distanza del DL Aprile/Maggio si propone l’aggiunta di un articolo 30-bis – Formazione obbligatoria in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:
1. Con riferimento alla formazione obbligatoria per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ferma restando la possibilità di ricorrere a metodologie formative a distanza, si prevede che all’articolo 1, comma 1, lettera k, del d.P.C.M. 26 aprile 2020, successivamente alle parole “attività formative a distanza” siano aggiunte le parole: “e delle attività formative e di addestramento obbligatorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro, purchè svolte nel luogo di lavoro e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 6”.
2. Ferme restando le previsioni normative vigenti che già consentono l’utilizzo della modalità e-learning, fino al…….si prevede altresì che la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata interamente in modalità e-learning e con riferimento a tutte le tipologie di corso nonché ad ogni tipologia di modulo formativo, con la sola eccezione delle esercitazioni pratiche e delle prove pratiche a fini valutativi e fermo restando l’obbligo delle prove finali di verifica dell’apprendimento.
Motivazioni
La modifica proposta si rende necessaria al fine di garantire la continuità di quelle attività formative che consentono di svolgere l’attività lavorativa in modo maggiormente sicuro e tenuto altresì conto del fatto che, essendo subentrata la cosiddetta “Fase 2” non paiono più sussistere le ragioni di emergenza che fino al 4 maggio hanno impedito l’utilizzo dei locali aziendali. Si propone, in particolare, che sia consentito al datore di lavoro, ovvero al titolare dell’impresa, di adempiere all’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (comprensivo delle attività di addestramento) presso le aziende che possono essere aperte, sempre e solo a condizione che durante l’attività formativa – né più né meno di quanto previsto per la produzione – il datore di lavoro garantisca tutte le misure obbligatorie di contrasto al Coronavirus, quali descritte dal Protocollo del 24 aprile 2020 e s.m.i., oggetto di attuazione concreta in azienda. Va, al riguardo, ricordato che questo tipo di orientamento non costituirebbe comunque una novità, atteso che nel settore sanitario proprio la norma che ha previsto (si fa riferimento, in ultimo, all’articolo 1, comma 1, lettera k, del d.P.C.M. 26 aprile 2020) la sospensione delle attività formative “in presenza” permette che continui senza soluzione di continuità l’attività formativa del personale sanitario. Inoltre, con particolare riferimento alla possibilità (prevista al comma 2) di estendere, seppur temporaneamente, l’impiego dell’e-learning a tutta la formazione per la sicurezza, si segnala come di tale esigenza si è già fatto carico lo stesso Ministero del Lavoro nella FAQ resa nota sul proprio portale istituzionale nel cui ambito il Dicastero ha espressamente chiarito che, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula “si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.)”. Sarebbe tuttavia opportuno che tale precisazione fosse inequivocabilmente contenuta in un atto avente forza di legge.
Allegato tecnico
L’emergenza Coronavirus in Italia ha inciso necessariamente anche sul mondo della formazione, determinando il Governo – al condivisibile scopo di ridurre le possibilità di contagio da Covid-19 – a prevedere la chiusura delle scuole e di tutti i “corsi professionali” e l’impossibilità di svolgere ”attività formative”, sia quando svolte da soggetti pubblici sia quando realizzate da soggetti privati (in questo senso l’articolo 1, comma 1, lettera h), del d.P.C.M. 8 marzo 2020, con previsione estesa all’intero territorio nazionale dal d.P.C.M. 11 marzo 2011 e ora trasposta nell’articolo 1, comma 1, lettera k, del d.P.C.M. 26 aprile 2020), essendo possibile solo la “formazione a distanza”.
Di conseguenza, dall’11 marzo 2020 anche le attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono sospese e annullate (in questi termini si esprime testualmente il punto 10 del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, allegato 6 al d.P.C.M. 26 aprile 2020), almeno fino al 17 maggio 2020 (data finale di efficacia del d.P.C.M. 26 aprile 2020), salva solo la possibilità di svolgere attività formativa a distanza, ma sempre solo se “l’organizzazione aziendale” lo permetta (ancora punto 10 del citato Protocollo).
La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è definita dal d.lgs. n. 81/2008 (articolo 2, comma 1, lettera aa) come segue: “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”. In tal modo il “testo unico” vigente evidenzia come la formazione sia fondamentale misura di prevenzione per migliorare in ciascun lavoratore la consapevolezza dell’importanza del tema della salute e sicurezza sul lavoro e fornire al discente conoscenze utili alla gestione giornaliera “sicura” del lavoro.
Ciò è particolarmente importante a fini prevenzionistici perché la massima parte delle dinamiche infortunistiche è legata ai c.d. “comportamenti pericolosi”, vale a dire a condotte individuali distratte o imprudenti o, ancora, ad eccessi di confidenza o mancata attuazione di procedure aziendali di tutela; tutti elementi sui quali la leva della formazione diviene assolutamente determinante. Tale circostanza è stata bene compresa sia dal Legislatore (che nel d.lgs. n. 81/2008 ha regolato in modo puntuale la formazione, obbligatoria per tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, ad eccezione del datore di lavoro, soggetto obbligato però alla organizzazione e al finanziamento della formazione) che dalla giurisprudenza, che costantemente sottolinea come la formazione debba essere non solo erogata e dimostrata in modo formale (tramite un attestato di fine corso) quanto innanzitutto “effettiva” ed “efficace”, vale a dire “idonea a modificare i comportamenti del soggetto formato” (cfr., per tutte, Cass. pen., sez. IV, 7 dicembre 2018, n. 54803; Cass. pen., sez. IV, 23 settembre 2014, n. 38966; Cass. pen., sez. IV, 22 ottobre 2012, n. 41191; Cass. pen., sez. IV, 27 settembre 2010, n. 34771).
In particolare, il d.lgs. n. 81/2008, dopo avere specificato – prevedendosi la sanzione penale in caso di inadempimento dell’obbligo da parte del datore di lavoro o del dirigente competente – che “tutti i lavoratori” hanno diritto ad una formazione “adeguata e sufficiente” (articolo 37, comma 1, d.lgs. n. 81/2008), prevede che la formazione (e, ove previsto, l’addestramento) debba “avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose”.
L’impossibilità di svolgere attività formative in presenza fisica nella attuale fase emergenziale sta, quindi, incidendo in modo grave su un processo di educazione alla prevenzione che, oltre ad essere obbligatorio, è fondamentale a fini di salute e sicurezza sul lavoro, proprio in una fase in cui è quantomai importante che i lavoratori comprendano l’importanza di una corretta organizzazione aziendale e delle procedure aziendali di gestione dei rischi prevenzionistici (si pensi, per tutti, a quelli igienico-sanitari, di stringente attualità).
Tra le maggiori criticità si segnalano, a titolo di esempio:
– L’impossibilità di provvedere alla formazione per i nuovi assunti (si pensi alle assunzioni in aziende impegnate in attività indispensabili, come le sanificazioni o gli appalti di manutenzione di impianti);
– L’impossibilità di integrare la formazione delle persone già in forza in azienda con conoscenze prevenzionistiche necessarie ad un lavoro “sicuro”, in caso di cambio di mansioni e/o di modifiche significative dell’organizzazione e delle procedure aziendali (circostanze, queste, assolutamente presenti nell’attuale particolare contingenza storica);
– La preclusione alle attività formative di aggiornamento, fondamentali in caso di insorgenza di nuovi rischi o di modifica dell’organizzazione del lavoro;
– La mancata autorizzazione alla realizzazione di attività di formazione e aggiornamento per la conduzione di attrezzature di lavoro, regolata dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, con impossibilità per le aziende di assumere personale in tali delicate mansioni;
– L’impossibilità per le imprese appaltatrici e/o esecutrici di accedere nei cantieri temporanei o mobili avendo rispettato correttamente l’obbligo formativo nei riguardi dei propri dipendenti, risultando in tal modo inadempienti rispetto il contratto di appalto;
– I possibili effetti in sede penale in caso di infortunio del lavoratore in relazione alle previsioni di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo aggravato) e 590 c.p. (lesioni colpose aggravate). Infatti, qualora il datore di lavoro decidesse di far lavorare un lavoratore senza averlo formato o senza garantire al medesimo il previsto aggiornamento obbligatorio e il lavoratore fosse vittima di un infortunio, in sede penale non costituirebbe una esimente la preclusione dettata dai d.P.C.M. in materia di formazione, essendo il Giudice soggetto solo alla legge, la quale prevede la formazione come misura di prevenzione comunque obbligatoria.
Le preclusioni appena esemplificativamente segnalate e tutte le altre in materia di formazione sono quantomai discutibili, in quanto le aziende autorizzate, come da Allegato I al d.P.C.M. 26 marzo 2020, a riprendere l’attività lavorativa nella c.d. fase 2 possono svolgere attività lavorative presso la propria azienda ma non utilizzare una parte dell’orario di lavoro (come consentito dall’articolo 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008 che sottolinea come la formazione si svolga “durante l’orario di lavoro”) per trasferire ai lavoratori (o ai nuovi assunti o ai lavoratori che cambiano mansioni) contenuti prevenzionistici quantomai importanti e urgenti. Ciò quando anche – come è assolutamente necessario – applichino in azienda tutte le misure obbligatorie per la gestione del rischio da Coronavirus in ambiente di lavoro (riorganizzazione del lavoro e dei locali, distanziamento tra lavoratori, pulizia e sanificazione, fornitura delle mascherine chirurgiche ect.) quali previste, in particolare, dal Protocollo del 24 aprile 2020 quali condizioni necessarie per la riapertura e per la prosecuzione dell’attività di impresa a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio (data finale di efficacia del d.P.C.M. 26 aprile 2020).
Il testo del comunicato stampa legato alla proposta di integrazione al cosiddetto DL aprile/maggio
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