Amputazione della gamba in seguito ad infortunio: la Cassazione condanna il datore di lavoro

A cura dell’ufficio Affari Legali ANMIL

 Roma, 20 ottobre 2021 – Con sentenza n. 35651/2021, la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del datore condannato, per le lesioni gravissime subite da un lavoratore costretto a subire l’amputazione della gamba sinistra in seguito a un infortunio, per inosservanza della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nello specifico la Suprema Corte, si è pronunciata sul ricorso dell’amministratore di una Srl, condannato in sede di merito per aver omesso in qualità di datore di lavoro, di fornire al lavoratore adeguata formazione, informazione e addestramento, consentendo che costui si ponesse alla guida di un carrello elevatore per raggiungere un reparto distante 2 km circa dal luogo dove si trovava. Durante il tragitto, a seguito di un sobbalzo, il mezzo acquisiva velocità mentre l’operaio ne perdeva il controllo, sino a capovolgersi, rimanendo intrappolato sotto il mezzo con le gambe schiacciate e nell’impossibilità di muoversi.
Nel caso in esame, i giudici di legittimità, hanno accolto quanto statuito dalla Corte d’ Appello, confermando l’impostazione del Tribunale che aveva accertato l’effettiva carenza programmatica e organizzativa dell’attività della società datrice di lavoro, venendosi così a configurare una situazione di conclamata “disorganizzazione” aziendale della società amministrata dall’imputato e alle cui dipendenze prestava la propria attività lavorativa la persona offesa.
In tale prospettiva, all’imputato, quale amministratore dell’azienda, era stata attribuita, sia la colpa specifica di avere consentito che il lavoratore infortunato si ponesse alla guida del muletto senza avere le necessarie competenze e abilitazioni e senza che al medesimo fosse stata fornita “adeguata formazione, informazione e addestramento”; sia la colpa generica di avere attuato e/o tollerato un’organizzazione aziendale del tutto carente e insufficiente, nella quale, come accertato in fatto, non vi era alcuna specifica programmazione e previsione in ordine alla scelta del personale addetto alla conduzione delle macchine operatrici, tale da assicurare che esso venisse scelto fra il personale munito della necessaria e adeguata formazione e del prescritto titolo abilitativo.

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