27 ottobre 2022 – Recentemente la Corte di Cassazione con sentenza n. 29300 del 7 ottobre 2022 ha accolto la domanda proposta da un lavoratore del settore privato, Fabio L. (associato ANMIL), volta al conseguimento della rendita da infortunio sul presupposto della illegittimità del provvedimento di revoca adottato dall’INAIL. Nello specifico era accaduto che Fabio L., dipendente di una società con qualifica di direttore di punto vendita, aveva il compito di versare gli incassi della giornata sul conto corrente della datrice di lavoro. Terminate le ordinarie operazioni di chiusura del negozio, tratteneva presso la propria persona il denaro degli incassi di fine giornata dirigendosi verso casa nascondendolo nei sedili posteriori dell’autovettura all’interno di un sacchetto della spesa. In prossimità della propria abitazione veniva raggiunto da un collega di lavoro che gli aveva chiesto la disponibilità ad accompagnarlo a casa in macchina. Raggiunta l’abitazione del collega, Fabio L. arrestava la corsa del veicolo attendendo la discesa del passeggero. Quest’ultimo, però, dopo averlo distratto con una banale scusa, lo colpiva con un coltello nella parte sinistra del collo sottraendogli le chiavi di casa e del negozio. L’aggressore si appropriava dell’autovettura e si recava presso il punto vendita per sottrarre l’incasso che egli credeva all’interno della cassaforte.
In conseguenza dell’accaduto, avverso il provvedimento di diniego della rendita da infortunio da parte dell’INAIL, il sig. Fabio L., assistito e difeso dall’Avv. Mauro Dalla Chiesa, legale di fiducia della sede ANMIL, ha promosso ricorso in Tribunale e successivamente in Corte d’Appello. Quest’ultima nell’accogliere l’appello dell’Inail, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta da Fabio L. qualificando l’accaduto quale infortunio in itinere, escludendone l’indennizzabilità per essersi “verificata una deviazione non necessitata dal tragitto ordinario lavoro – privata dimora tale da integrare un rischio elettivo”.
In seguito alla predetta decisione, Fabio L. ha quindi promosso ricorso in Cassazione per avere la Corte d’appello errato nel ravvisare un rischio elettivo in infortunio in itinere, in quanto egli è stato vittima di una rapina premeditata con tentato omicidio, ad opera del collega di lavoro.
La Suprema Corte nel ritenere fondato il ricorso, nella sentenza ha evidenziato come la giurisprudenza di legittimità negli anni abbia progressivamente esteso la tutela assicurativa ai casi di possesso del denaro anche fuori dai luoghi di lavoro, nonché di aggressione per motivi di lucro, anche se non immediatamente e direttamente monetario. Ha affermato, inoltre, che il requisito dell’occasione di lavoro implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa in modo diretto o indiretto, con il solo limite del rischio elettivo e che, al fine di integrare l’occasione di lavoro, rilevano gli eventi dannosi, anche se imprevedibili e atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato.
Requisito indispensabile per l’indennizzabilità dell’infortunio – proseguono gli Ermellini – è la sussistenza della causa o, almeno, dell’occasione di lavoro, è cioè che fra la prestazione lavorativa e l’evento vi sia un nesso di derivazione eziologica quanto meno mediata ed indiretta, essendo l’evento dipendente dal rischio inerente all’attività lavorativa o connesso al compimento di tale attività. Diverso è il rischio tutelato in caso di infortunio in itinere che è quello derivante dallo spostamento spaziale del lavoratore eseguito in connessione con lo svolgimento dell’attività lavorativa. In questo caso viene tutelato, dunque, il rischio generico inerente al percorso seguito dal lavoratore per recarsi al lavoro cui soggiace qualsiasi persona che lavori quando sussiste tra il sinistro e la prestazione lavorativa un nesso causale tale da rendere l’infortunio attinente alle mansioni svolte, in relazione alle modalità concrete dell’evento ed alle maggiori probabilità che esso si verifichi nel corso dello svolgimento di una determinata attività.
Tanto esposto, i Giudici di legittimità, accogliendo il ricorso di Fabio L., hanno concluso ritenendo che la Corte d’Appello nel caso di specie non si è attenuta ai principi di diritto richiamati ritenendo l’infortunio in itinere una fattispecie in cui il rischio cui era esposto il lavoratore non era in alcun modo ricollegabile al tragitto percorso, cioè allo spostamento spaziale, bensì pacificamente all’attività lavorativa e alle mansioni svolte.
Aggredito dal collega per rubare l’incasso: per la Cassazione l’infortunio è indennizzabile
