Il Consiglio nazionale Compiti e composizione

Il Consiglio Nazionale si compone di 60 rappresentanti eletti dal Congresso e dai Presidenti Regionali (questi ultimi con voto consultivo).
Esso sovrintende alle attività dell’Associazione secondo gli indirizzi del Congresso.
In particolare:

a) elegge tra i suoi componenti, il Presidente Nazionale, i due Vice Presidenti e il Comitato Esecutivo e delibera in materia di decadenza dei propri componenti;
b) vigila sull’applicazione dei deliberati del Congresso; 
c) delibera sul piano triennale dell’Associazione e sui relativi aggiornamenti annuali e definisce le linee di indirizzo alle quali devono ispirarsi, nella pianificazione triennale ed annuale, i soggetti facenti parte della rete ANMIL; 
d) delibera sui bilanci e rendiconti dell’Associazione e definisce i criteri di assegnazione delle entrate alle strutture territoriali e centrali; 
e) delibera il proprio regolamento e gli altri regolamenti necessari per l’esecuzione del presente Statuto e la gestione dell’Associazione con riferimento; 
f) delibera sulla costituzione di organismi collegati all’Associazione, società e fondazioni, con partecipazione dell’Associazione di regola maggioritaria, salvo ipotesi di partecipazione non maggioritaria per la minore aderenza alla funzione sociale dell’ANMIL; 
g) delibera sulla costituzione delle nuove Sezioni Territoriali; 
h) delibera sui reclami contro i provvedimenti del Comitato Esecutivo per materie che non rientrino nella esclusiva competenza di quest’ultimo; 
i) delibera la convocazione della Consulta Nazionale, indicando i temi da affrontare per un Ordine del Giorno che la Consulta potrà arricchire;
 j) delibera il compenso annuale per i componenti del collegio sindacale e l’eventuale indennità per quelli degli organi statutari; 
k) delibera su questioni sottopostegli dal Presidente Nazionale, dal Comitato Esecutivo o dai Consigli Regionali, ferma restando la competenza decisionale dei proponenti sulle questioni in esame; 
l) può deliberare eventuali modifiche al presente Statuto, salvo ratifica nel Congresso immediatamente successivo, qualora queste siano rese necessarie da norme legislative ovvero da significative evoluzioni del quadro di riferimento economico e sociale delle attività associative; 
m) delibera le modalità di funzionamento della Consulta Nazionale; 
n) nomina, su proposta del Comitato Esecutivo, il Direttore Generale e ne determina il relativo compenso;
o) definisce i criteri in base ai quali il Comitato esecutivo, con propria delibera, provvede a delegare poteri di spesa al Presidente e al Direttore Generale, determinandone l’ammontare e la tipologia.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte all’anno, secondo un calendario programmato. Il Consiglio, inoltre, può essere convocato dal Presidente Nazionale ogni volta che lo ritenga necessario con provvedimento che chiarisca le motivazioni della riunione straordinaria; deve essere convocato, altresì, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri Nazionali.
Il Collegio dei Sindaci partecipa alle sedute del Consiglio Nazionale.

 

Fanno parte del Consiglio Nazionale:

 

 

i seguenti Presidenti Regionali: