FAQ

In considerazione delle numerose domande di pareri professionali, al fine di consentire un rapido consulto delle questioni più frequentemente richieste, in questa sezione sono state raggruppate per attinenza e similarità le risposte che rientrano nelle seguenti categorie:

  • Assegno d’incollocabilità;
  • Compatibilità tra rendita INAIL e assegno ordinario di invalidità
  • Congedo straordinario previsto dalla Legge 104 del 1992
  • Cure termali
  • Infortunio sul lavoro: cosa spetta all’infortunato e chi paga
  • Invalidità per causa di servizio
  • Iter per il riconoscimento della malattia professionale
  • Iter previsto per ottenere i benefici relativi alla legge 104/92
  • IVA agevolata per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici
  • IVA agevolata per l’acquisto di veicoli
  • Legge 68/99 sul collocamento mirato: la procedura di iscrizione
  • Legge 68/99 sul collocamento mirato: iscrizione alle categorie protette ex art. 18 e quota di riserva
  • Legge 68/99 sul collocamento mirato: computo della quota di riserva del lavoratore già invalido prima della costituzione del rapporto di lavoro
  • Legge 68/99 sul collocamento mirato: computo della quota di riserva del lavoratore divenuto disabile in costanza di rapporto di lavoro
  • Legge 68/99 sul collocamento mirato: mansioni compatibili
  • Legge 104/92 sul trasferimento dei dipendenti
  • Liquidazione in capitale della rendita INAIL
  • Permessi previsti dalla Legge 104 del 1992
  • Pignoramento della rendita INAIL
  • Prestazione aggiuntiva Fondo Vittime Amianto
  • Quota integrativa della rendita
  • Rendita ai superstiti
  • Revisione della rendita INAIL per infortunio sul lavoro o malattia professionale
  • Riapertura, prolungamento e chiusura infortunio
  • Rilascio del contrassegno di parcheggio
  • Speciale assegno continuativo mensile
  • Titoli di preferenza e riserva dei posti nei concorsi pubblici
  • Trasferimento all’estero del titolare di rendita INAIL
  • Unificazione delle rendite in caso di nuovo infortunio sul lavoro

Vi ricordiamo inoltre che sul nostro sito è possibile approfondire tematiche specifiche, come ad esempio “L’ANMIL E LA DISABILITÀ”, “L’ANMIL PER LE DONNE” e “L’ANMIL E LA SCUOLA”, navigando nelle sezioni appositamente dedicate che compaiono nella pagina iniziale.

 

Assegno d’incollocabilità

  • L’assegno di incollocabilità è una prestazione economica spettante al titolare di rendita, che si trova nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria, al ricorrere dei seguenti requisiti:
  • età non superiore a 65 anni;
  • impossibilità ad essere collocato in qualsiasi settore lavorativo, riconosciuta dagli organismi competenti;
  • grado di inabilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, non inferiore al 34% riconosciuto dall’INAIL secondo le tabelle allegate al T.U., per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 2006;
  • grado di menomazione dell’integrità psicofisica – danno biologico superiore al 20% riconosciuto secondo le tabelle allegate all’art. 13 del D.Lgs. 38/2000, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007.
  • L’INAIL provvede all’accertamento della disabilità, al rilascio della certificazione nella quale si specifica che l’interessato non può fruire del collocamento obbligatorio per la perdita di ogni capacità lavorativa e all’attivazione immediata delle procedure per l’erogazione dell’assegno di incollocabilità.

 

Compatibilità tra rendita INAIL e assegno ordinario di invalidità

L’assegno mensile erogato dall’INPS è incompatibile con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/93 – art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91 – Decreto 553/92), se entrambi dipendono dallo stesso evento invalidante. Pertanto le due prestazioni economiche non sono cumulabili.

In pratica, se un lavoratore ha diritto a una rendita a causa di un incidente sul lavoro o malattia professionale e lo stesso evento comporta il diritto alla pensione d’inabilità, le due prestazioni non sono cumulabili.

Sono invece cumulabili se la causa che ha determinato l’inabilità è diversa da quella che ha determinato l’infermità derivante da infortunio o malattia professionale.

In caso d’incompatibilità, se la rendita per infortunio è di importo inferiore alla pensione d’inabilità l’interessato ha la facoltà di optare per il trattamento economico a lui più favorevole. Si precisa, quindi, che il semplice riconoscimento dell’invalidità civile non determina l’automatica rinuncia alla rendita.

Esclusivamente per i titolari di rendita INAIL, la facoltà di opzione non comporta una rinuncia al diritto ma solo la sospensione dell’erogazione della prestazione: da ciò scaturisce che l’opzione può essere rivista in qualsiasi momento, secondo la convenienza dell’interessato.

 

 

Congedo straordinario previsto dalla Legge 104 del 1992

La legge 104/92, oltre a riconosce ai lavoratori dipendenti il diritto a fruire di 3 giorni di permessi retribuiti mensili per l’assistenza del soggetto disabile in situazione di gravità, riconosce altresì il diritto a fruire, per le medesime motivazioni, di un congedo straordinario ossia un periodo della durata di due anni, frazionabile anche a giorni, di astensione dal lavoro retribuito nell’arco della vita lavorativa.Hanno diritto a fruire del congedo straordinario i lavoratori secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi (circ. n. 32/2012 e circ. n. 159/2013):

  1. il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
  3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Ai fini della concessione del congedo straordinario, si precisa che il requisito della convivenza si intende soddisfatto quando sia il disabile che il soggetto che lo assiste hanno la residenza nello stesso Comune, allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni (appartamenti) diversi. Occorre evidenziare che il requisito della convivenza si intende soddisfatto anche nei casi in cui vi sia la dimora temporanea, risultante dall’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. 223/1989. In questo caso è necessario che la dimora temporanea sia richiesta precedentemente alla domanda di congedo straordinario.

Come richiesto per i permessi retribuiti, anche il congedo straordinario potrà essere concesso, solo ed esclusivamente se accertata la presenza dei seguenti requisiti:
– essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time);
– la persona per la quale si chiedono i permessi devono essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, comma 1 L. 104/92);
– mancanza di ricovero a tempo pieno del familiare in situazione di disabilità grave.

Una volta richiesto, il congedo straordinario può essere interrotto dal lavoratore solo in caso di malattia o maternità. Del congedo si può usufruire in maniera continuativa, quindi per la durata massima di due anni, o frazionata.

La presentazione della relativa domanda (anche nel caso di proroga del periodo iniziale) deve essere effettuata in modalità telematica sul sito dell’INPS avvalendosi altresì dell’assistenza di un Patronato.

 

 

Cure termali

Possono beneficiare delle cure termali i titolari di indennizzo per infortunio o malattia professionale per i quali non sia scaduto l’ultimo tempo di revisione e le cui menomazioni siano inquadrabili nelle patologie espressamente previste da apposito decreto del Ministero della Salute.

Per beneficiare delle cure termali l’assicurato Inail deve ottenere regolare autorizzazione del medico INAIL, pertanto, dovrà presentare/inoltrare la domanda, su richiesta del medico curante, alla Sede Inail competente in base al domicilio del lavoratore tramite:

  • sportello della Sede competente INAIL
  • posta ordinaria
  • Pec (Posta elettronica certificata)
  • Patronato

 

Infortunio sul lavoro: cosa spetta all’infortunato e chi paga

Nel caso di infortunio sul lavoro con prognosi superiore ai 3 giorni, al fine di ottenere la tutela assicurativa INAIL il lavoratore è obbligato a darne notizia al proprio datore di lavoro trasmettendogli apposita certificazione medica.

Tale comunicazione deve essere immediata e tempestiva nell’interesse del lavoratore stesso, dato che non ottemperando a tale obbligo si perde il diritto alle prestazioni INAIL per i giorni antecedenti a quello in cui il datore ha avuto notizia dell’evento.

Spetta, poi, al datore di lavoro entro due giorni da quando il lavoratore gli ha fornito notizia dell’evento assieme agli estremi del certificato medico, trasmettere la certificazione medica in modalità telematica all’INAIL A pagare per l’infortunio sul lavoro sono il datore di lavoro e INAIL e nel dettaglio:

  • la retribuzione dell’infortunio sul lavoro spetta al datore di lavoro a partire dal giorno dell’evento che ha causato il danno al lavoratore, per i tre giorni successivi;
  • all’INAIL oltre il quarto giorno.

La retribuzione che viene erogata al lavoratore dal datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro ammonta:

  • al 100% per il giorno in cui è avvenuto l’incidente, considerato giornata di lavoro completa;
  • al 60% per i 3 giorni successivi dovuti dal datore di lavoro, salvo diverse disposizioni contenute nei CCNL.

Come già affermato, la retribuzione a partire dal quarto giorno in poi è erogata dall’INAIL e al lavoratore spetta in questo caso un’indennità pari al:

  • 60% della retribuzione fino al 90° giorno di infortunio;
  • 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno e fino alla completa guarigione del lavoratore.

 

Invalidità per causa di servizio

La Legge 22 dicembre 2011, n. 214, (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201), ha abrogato, per i dipendenti civili della pubblica amministrazione, la possibilità di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e, di conseguenza, i benefici economici spettanti, lasciando questo riconoscimento soltanto per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Pertanto, il riconoscimento della dipendenza di causa di servizio spetta esclusivamente (art. 1 DPR 461/2001):

–              a i militari delle forze armate e dei corpi ad ordinamento militare;

–              le forze di polizia, compresa quella penitenziaria e del corpo forestale dello Stato;

–              i vigili del fuoco.

Le nuove disposizioni non si applicano (art. 6, Legge n. 214/11; Circolare INPS n.37/12):

  • ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa;
  • ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda;
  • ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

 

Iter per il riconoscimento della malattia professionale

Affinché una patologia possa rientrare tra le malattie professionali è necessario che questa venga ricondotta all’attività lavorativa svolta a seguito dell’esposizione ad uno o più fattori di rischio presenti nel ciclo lavorativo stesso o nell’ambiente di lavoro.Per ottenere il riconoscimento della malattia professionale occorre:

  • denunciare la malattia professionale al datore di lavoro entro il termine di 15 giorni dalla manifestazione di essa, altrimenti si perde il diritto all’indennizzo per il tempo antecedente la denuncia;
  • allegare il certificato medico rilasciato dal medico curante o da una struttura sanitaria. Il certificato medico consente all’INAIL di avviare il procedimento che permetterà di accedere alle prestazioni economiche, sanitarie e riabilitative previste in caso di riconoscimento malattia professionale.

Una copia deve essere consegnata subito al proprio datore di lavoro e l’altra deve essere conservata in originale dal lavoratore.Il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare la denuncia all’INAIL entro i 5 giorni successivi, decorrenti dalla data di ricezione del certificato medico. La violazione di questo obbligo è soggetta a sanzioni amministrative.In caso di inerzia del datore di lavoro, il lavoratore stesso può presentare la denuncia di malattia professionale rivolgendosi direttamente all’INAIL, per via telematica ovvero per il tramite di un Patronato. Di norma l’Istituto dovrebbe rispondere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del certificato medico definitivo. In realtà tale termine difficilmente viene rispettato; la tempistica, però, varia da sede a sede ed è in funzione del carico di lavoro contingente.

 

 

Iter previsto per ottenere i benefici relativi alla legge 104/92

Per ottenere i benefici relativi alla legge 104/92 è necessario seguire il seguente iter:

– Recarsi presso il proprio medico curante il quale deve compilare un certificato telematico con la richiesta di visita medica presso la Commissione Asl/INPS che stabilirà il tipo di handicap;

– Il medico curante deve rilasciare all’interessato una ricevuta della richiesta effettuata on line dal proprio medico;

– Recarsi ad un Patronato e fare richiesta di visita all’INPS in via telematica (verrà richiesto un codice presente nella ricevuta del medico curante). La procedura darà poi la data della visita.

L’interessato, dopo la visita, riceverà a casa la comunicazione dell’esito della stessa dall’INPS.

Il verbale della commissione potrà contenere una di queste definizioni:

  •  persona non handicappata;
  • persona con handicap (art. 3, co. 1, Legge 104/1992): in questo caso senza connotazione di gravità;
  • con handicap con connotazione di gravità (art. 3, co. 3, Legge 104/1992);
  • con handicap superiore ai 2/3 (art. 21, Legge 104/1992).

 

IVA agevolata per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici

Tra le agevolazioni fiscali riconosciute ai soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della L. n. 104/1992, il Decreto Legge 669/1996, convertito dalla Legge 30/1997, ha previsto l’applicazione dell’Iva al 4% per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici.

Le regole per la concessione dell’IVA agevolata sono specificamente fissate dal Decreto 14 marzo 1998.   

Nello specifico, l’aliquota del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) si applica per l’acquisto di apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. E’ agevolato, a titolo di esempio, l’acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce, etc..

Deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

Recentemente il Governo con il Decreto Mef del 7 aprile 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio, ha modificato il Decreto 14 marzo 1998 introducendo una procedura semplificata per poter accedere all’iva al 4% sull’acquisto di sussidi tecnici e informatici, prevista per le persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 104 del 1992.

In particolare, a partire dal 4 maggio 2021, il disabile non dovrà più consegnare al venditore, prima dell’acquisto, una specifica prescrizione, rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza, per provare di aver diritto all’IVA del 4% sui sussidi tecnici e informatici utili per l’apprendimento e l’autonomia di soggetti disabili. 

Per l’accesso al beneficio fiscale sarà infatti sufficiente produrre al momento dell’acquisto copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’ASL competente o dalla commissione medica integrata.

Tale certificato dovrà già indicare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l’accesso ai benefici fiscali relativi ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità.

Nel caso in cui dal certificato non dovesse risultare il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, sarà però necessario integrare la documentazione con una certificazione rilasciata dal medico curante contenente l’attestazione necessaria per l’applicazione dell’IVA ridotta del 4%.

 

 

IVA agevolata per l’acquisto di veicoli

Il beneficio dell’IVA agevolata al 4% per l’acquisto di veicoli spetta ai soggetti:

– non vedenti, gli ipovedenti (con un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi) e sordi;

– disabili con handicap psichico o mentale (detentori dell’indennità di accompagnamento);

– disabili con grave limitazione delle capacità di deambulazione (anche persone che hanno subito pluriamputazioni) o con handicap grave derivante da patologie che comportano una limitazione permanente delle capacità motorie;

– disabili con ridotte o impedite capacità motorie – in questo caso il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.

In fase di acquisto è tenuto a consegnare al venditore i seguenti documenti:

– se disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o da quella integrata ASL-INPS), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione;

– se disabile con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione), occorre il possesso di:

.  fotocopia della patente di guida speciale contenente l’indicazione di adattamenti per il veicolo (anche di serie) prescritti dalle commissioni mediche locali;

In entrambi è richiesta altresì:

-dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che 4 anni anteriori alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell’aliquota agevolata; nel caso di cancellazione nel predetto periodo dal Pubblico registro automobilistico (PRA), il certificato rilasciato dal PRA.

-copia del documento di identità e del codice fiscale.

 

 

Legge 68/99 sul collocamento mirato: la procedura di iscrizione

Le persone disabili disoccupate e che aspirano ad un’occupazione conforme alle proprie capacità lavorative possono iscriversi nell’apposito elenco provinciale presso un Centro per l’Impiego del territorio.
Per ottenere l’iscrizione è necessario rientrare in una delle seguenti categorie:

  • persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
  • persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall’INAIL in base alle disposizioni vigenti;
  • persone non vedenti o sorde, di cui alle leggi n. 382/1970 e successive modificazioni e n. 381/1970 e successive modificazioni;
  • persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e successive modificazioni.

Possono iscriversi solo le persone che al momento della domanda di iscrizione risultano disoccupate.

Operazioni per iscriversi nell’elenco:

  • se si tratta di una prima iscrizione, bisogna rivolgersi al Centro per l’Impiego del territorio dov’è ubicata la propria residenza, successivamente è possibile iscriversi anche all’elenco di una provincia diversa, non è invece possibile essere iscritti a più di un elenco provinciale contemporaneamente;
  • se non lo si ha già fatto, va rilasciata la Dichiarazione di immediata disponibilità (necessaria per essere considerati disoccupati);
  • va compilata e sottoscritta la domanda di iscrizione utilizzando l’apposito modello, nella domanda andranno dichiarati quali sono i requisiti di cui si è in possesso e che danno diritto all’iscrizione;
  • la domanda va consegnata o inviata via PEC o tramite servizio postale al Centro per l’Impiego con la seguente documentazione: un documento d’identità in corso di validità (permesso di soggiorno o documentazione equivalente per stranieri non comunitari); copia del codice fiscale; l’attestazione ISEE in corso di validità (documento non necessario ma consigliato); la documentazione relativa alla propria disabilità (vedi tabella sottostante):
                            
 

Invalidi civili, non vedenti, sordi

 

  • Verbale della Commissione di accertamento prima istanza, accompagnato dalla Relazione Conclusiva per l’accertamento delle residue capacità lavorative rilasciata dalla Commissione sanitaria dell’ULSS o dall’INPS
Invalidi del lavoro

 

  • Certificazione INAIL accompagnata dalla Relazione Conclusiva rilasciata dalla Commissione sanitaria dell’INAIL per l’accertamento delle residue capacità lavorative e relazionali
Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra
  • Modello 69/Ter dell’Ufficio Provinciale del Tesoro
Invalidi per servizio
  • Mod. 69/Ter dell’Ufficio Provinciale del Tesoro oppure Decreto Ministeriale dell’Amministrazione di appartenenza oppure estratto del Verbale di visita collegiale della Commissione Militare medico-ospedaliera contenente la proposta di pensione privilegiata dalla 1^ all’8^ categoria

 

 

Legge 68/99 sul collocamento mirato: iscrizione alle categorie protette ex art. 18 e quota di riserva

In un’ottica di tutela, misure peculiari sono previste per coloro i quali pur non avendo menomazioni psico-fisiche si trovano in particolari situazioni di svantaggio o disagio sociale. L’articolo 18 della legge 68/1999, infatti, prevede che le persone che appartengono ad alcune categorie speciali possono accedere ai posti di lavoro che le aziende con più di 15 dipendenti sono tenute a riservare. 
Le categorie dei possibili beneficiari sono le seguenti:

  • orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;
  • figli e coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
  • profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della L. 763/81;
  • vittime di atti di terrorismo o della criminalità organizzata o loro familiari superstiti e categorie a queste equiparate.

Si precisa che Grandi Invalidi del lavoro sono i lavoratori a cui è stata riconosciuta una inabilità compresa dall’80% al 100%, a seguito di infortunio o malattia professionale.

Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di lavoro, possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio solo se erano minori o di età inferiore a 21 anni (se studenti di scuola media superiore) o 26 anni (purché studenti universitari a carico) al momento della morte del genitore oppure al momento in cui lo stesso è stato dichiarato permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.

I figli delle persone riconosciute grandi invalidi del lavoro possono usufruire del diritto di preferenza nei concorsi pubblici. Per usufruire della preferenza non è necessario lo stato di disoccupazione e l’iscrizione alle liste speciali del collocamento obbligatorio.

Operazioni per iscriversi nell’elenco:

  • è necessario rivolgersi ad un qualsiasi Centro per l’Impiego del territorio: è infatti possibile iscriversi all’elenco di una provincia diversa da quella di residenza mentre non è possibile essere iscritti a più di un elenco provinciale contemporaneamente;
  • se non lo si ha già fatto, va rilasciata la Dichiarazione di immediata disponibilità, necessaria per essere considerati disoccupati (questo adempimento non è richiesto agli appartenenti alle categorie delle vittime del dovere, della criminalità organizzata e del terrorismo e alle categorie ad esse equiparate);
  • va compilata e sottoscritta la domanda di iscrizione utilizzando l’apposito modello, nella domanda andranno dichiarati quali sono i requisiti di cui si è in possesso e che danno diritto all’iscrizione;
  • la domanda va consegnata o inviata via PEC o tramite il servizio postale al Centro per l’Impiego con la seguente documentazione: un documento d’identità in corso di validità (permesso di soggiorno o documentazione equivalente per stranieri non comunitari); copia del codice fiscale; l’attestazione ISEE in corso di validità (documento non necessario ma consigliato).

Occorre evidenziare chela permanenza nell’elenco del collocamento mirato previsto per le categorie protette è compatibile con il rapporto di lavoro subordinato a condizione che il reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (€ 8.145,00). In questo caso l’iscrizione alle liste si conserva.

E’ invece sospesa per il periodo in cui si ha un rapporto di lavoro subordinato con una durata non superiore a sei mesi e un salario superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8.145,00). Superando questo limite temporale, si decade dall’iscrizione alle liste.

La misura di lavoratori appartenenti alle categorie protette che ogni datore di lavoro deve avere in forza, detta “quota di riserva”, è definita in relazione alla dimensione del datore di lavoro, così come espressa di seguito:

  • se l’azienda occupa oltre 50 dipendenti, la quota di riserva deve essere pari al 7% dei lavoratori occupati;
  • se si occupano da 36 a 50 dipendenti, la quota è pari a 2 lavoratori disabili;
  • da 15 a 35 dipendenti, la quota scende ad 1 lavoratore disabile.

 

 

Legge 68/99 sul collocamento mirato: computo della quota di riserva del lavoratore già invalido prima della costituzione del rapporto di lavoro

Ai sensi dell’art. 4, comma 3 bis, della legge n. 68/99, i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva nel caso in cui abbiano:

  • una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%, o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978;
  • una disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti.

 

 

Legge 68/99 sul collocamento mirato: computo della quota di riserva del lavoratore divenuto disabile in costanza di rapporto di lavoro

Ai sensi dell’art.4, comma 4, della Legge 68/99, sono computabili nella quota di riserva i lavoratori divenuti disabili in costanza di rapporto di lavoro che:

▪ hanno subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% per gli invalidi civili riconosciuta dalla Commissione Medica INPS;

▪ in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa superiore al 33% riconosciuta dalla Commissione Medica INAIL.

A tal fine, occorrerà che l’azienda presenti apposita richiesta di computo ai Servizi per il collocamento mirato territorialmente competenti. 

Se il lavoratore non risulta iscritto nelle liste del collocamento mirato alla richiesta va allegato il verbale di invalidità rilasciato dalla competente commissione medica.

 

 

Legge 68/99 sul collocamento mirato: mansioni compatibili

Come espressamente previsto dalla legge n. 68/1999 sul collocamento obbligatorio, il lavoratore disabile deve essere assegnato a mansioni compatibili con le sue minorazioni, pertanto il datore di lavoro non può chiedergli una prestazione non compatibile con le sue residue capacità lavorative.

Ne deriva che il lavoratore può legittimamente rifiutarsi di essere adibito alle mansioni incompatibili con il suo handicap senza incorrere in sanzioni.

In caso di aggravamento delle condizioni del lavoratore o di modifiche dell’organizzazione del lavoro, tanto il lavoratore quanto il datore di lavoro possono chiedere la verifica della compatibilità delle mansioni svolte con la condizione di disabilità.

Se le mansioni risultano incompatibili, il datore di lavoro deve assegnarne altre compatibili con la sua condizione fisica, equivalenti o, in mancanza, inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori, il lavoratore disabile ha diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Si precisa che qualora si configuri l’obiettiva impossibilità di reperire all’interno di tutta l’organizzazione aziendale mansioni idonee con la disabilità del lavoratore, sarà possibile per il datore di lavoro intimare legittimamente il licenziamento.

 

 

Legge 104/92 sul trasferimento dei dipendenti

L’art.33 della legge 104/92 prevede, relativamente alla scelta e al trasferimento della sede di lavoro, alcune particolari agevolazioni per il lavoratore che assiste un familiare portatore di grave handicap (in possesso della certificazione di portatore di handicap in condizioni di gravità, art. 3, comma 3), riconoscendogli il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e a non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Detto ciò, per godere della suddetta agevolazione occorre che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della predetta legge 104/92, rilasciata della commissione ASL/INPS preposta all’accertamento. Al fine di ottenere il rilascio della predetta certificazione, dunque, il primo passo da compiere è quello di presentare apposita domanda alla Commissione medica Integrata ASL/INPS che, così come previsto dall’art. 4, comma 1, della predetta legge, si occupa di accertare la condizione di disabilità grave.

Tuttavia, in tema di trasferimento di sede, si precisa che purtroppo l’ordinamento in materia non pone “obblighi” veri e propri ai datori di lavoro.

Pertanto, il diritto del lavoratore disabile con connotazione di gravità, di scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, non si configura come un diritto assoluto o illimitato perché detto diritto non può essere fatto valere allorquando, alla stregua della regola di un equo bilanciamento tra i diritti, tutti con rilevanza costituzionale, il suo esercizio finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive o organizzative del datore di lavoro e per tradursi, soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporti di lavoro pubblico, con l’interesse della collettività. Questa al momento è la tendenza interpretativa prevalente anche in sede giurisprudenziale.

Ad ogni modo molte pubbliche amministrazioni hanno ulteriormente precisato i criteri per fruire di tale agevolazione. Pertanto, è sempre opportuno verificare quanto specificamente previsto dal contratto di lavoro e dai regolamenti di categoria.

Si segnala infine che, come precisato dalla Circolare del Ministero per la Funzione Pubblica numero 90543/7/448 del 26 giugno 1992, nel pubblico impiego il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio vale soltanto nell’ambito della medesima amministrazione o del medesimo ente di appartenenza”.

 

 

Liquidazione in capitale della rendita INAIL 

La liquidazione in capitale della rendita che si percepisce è riservata solo a coloro che, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita in caso di infortunio o quindicennio in caso di malattia professionale, abbiano:

  • una percentuale di invalidità residua compresa tra l’11% e il 15%, per quegli infortuni occorsi antecedentemente al 25 luglio del 2000 (art.75 del Testo Unico INAIL n.1124 del 1965).
  • Permessi previsti dalla Legge 104 del 1992

La legge 104 del 1992 riconosce ai lavoratori disabili in situazione di gravità o i lavoratori con familiari disabili in situazione di gravità la possibilità di beneficiare di 3 giorni di permessi mensili retribuiti.

Nello specifico, i permessi retribuiti di cui alla legge 104/92 spettano ai lavoratori dipendenti:

– disabili in situazione di gravità;

– genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;

– coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).

I predetti permessi potranno essere concessi, solo ed esclusivamente se accertata la presenza dei seguenti requisiti:

– essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time);

– la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi devono essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, comma 1 L. 104/92);

– mancanza di ricovero a tempo pieno del familiare in situazione di disabilità grave.

I lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare in alternativa di:

  • permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore;
  • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

Occorre precisare che ad oggi, non ci sono disposizioni normative che disciplinano la cumulabilità dei permessi legge 104/92 per la fattispecie del lavoratore che assiste un familiare che beneficia dei permessi per se stesso.

Tuttavia, il caso viene affrontato nella circolare INPS 37 del 18 febbraio 1999 (punto 1 A), nella quale vengono individuate due condizioni per poterne usufruire:

– che il lavoratore con grave disabilità abbia una effettiva necessità di essere assistito. Tale necessità deve essere valutata dal medico competente;

– che nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare non lavoratore in condizione di prestare assistenza.

 I 3 giorni di permessi retribuiti di cui alla legge 104/92 possono essere fruiti, in via alternativa, da entrambi i genitori lavoratori per l’assistenza del figlio disabile. L’alternatività si intende riferita solo al numero complessivo dei giorni di riposo fruibili nel mese, consentendo quindi ai genitori di effettuare assenze contestuali dal lavoro. Resta inteso che il numero massimo dei giorni è sempre complessivamente di tre.

Inoltre, in linea generale, secondo il principio del referente unico i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 e il congedo straordinario di cui all’art. 42 del D.lgs. 151/2001 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.

È fatta però eccezione per i genitori di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario. La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

Si evidenzia che secondo il principio del “referente unico” i permessi retribuiti, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.

La presentazione delle domande dei permessi retribuiti deve essere effettuata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare domanda anche facendosi assistere da un Patronato.

 

 

Pignoramento della rendita INAIL

La rendita è impignorabile se erogata in seguito ad infortunio sul lavoro o malattia professionale per debiti di natura ordinaria (banche, privati, finanziarie) o esattoriale (quando il creditore è la pubblica amministrazione).La pignorabilità è prevista esclusivamente per debiti di natura alimentare (assegno di mantenimento a coniuge e figli).

Tuttavia, occorre evidenziare che una volta confluite nel conto corrente le somme percepite, a qualunque titolo, perdono qualsiasi relazione con la propria origine e si trasformano in denaro fungibile suscettibile di pignoramento entro determinati limiti imposti dalla legge.

 

 

Prestazione aggiuntiva Fondo Vittime Amianto

La prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell’amianto, fino al 2020 era erogata dall’INAIL mediante due acconti e un conguaglio.

La legge di bilancio 2021 ha, invece, stabilizzato la prestazione fissando direttamente l’importo della stessa nella misura del 15% della rendita in godimento e ne ha modificato le modalità di erogazione.

A partire dal 1° gennaio 2021 la prestazione è erogata mensilmente dall’INAIL in un’unica soluzione, unitamente al rateo di rendita in godimento.

 

 

Quota integrativa della rendita

La quota integrativa è una prestazione economica erogata dall’INAIL che costituisce parte integrante della rendita, di cui segue le vicende e pertanto cessa quando vengono meno le condizioni o superati i limiti per le concessioni.

La quota integrativa della rendita è riconosciuta, nella misura di un ventesimo (5%) dell’importo base, oltre che al coniuge anche ai figli:

– fino al 18° anno di età, senza necessità di ulteriori requisiti;

– fino al 21° anno di età, se studenti di scuola secondaria di II grado, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio;

– non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea;

– maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l’inabilità (a condizione che l’inabilità sia anteriore all’evento mortale). Ai figli inabili al lavoro al 100%, la quota integrativa della rendita è riconosciuta nella misura del 20% fin quanto dura l’inabilità lavorativa.

Per richiedere le quote integrative è necessario presentare apposita domanda alla sede INAIL di appartenenza.

 

 

Rendita ai superstiti

La rendita è una prestazione economica, non soggetta a tassazione Irpef, erogata ai superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di un infortunio o di una malattia professionale.

La rendita decorre dal giorno successivo alla morte del lavoratore ed è erogata agli aventi diritto:

  • coniuge/unito civilmente: fino alla morte o a nuovo matrimonio
  • figli:
  • fino al 18° anno di età, senza necessità di ulteriori requisiti
  • fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio
  • non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea
  • maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l’inabilità.

Il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti si collega all’impossibilità dell’orfano studente di procurarsi un reddito in conseguenza della dedizione agli studi: pertanto, la prestazione di un lavoro retribuito come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione.

In particolare, non è ostativo del diritto alla rendita ai superstiti lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30%.

Lo studente che intraprenda l’attività lavorativa dipendente o autonoma entro il predetto limite di reddito manterrà dunque l’assegno (senza alcuna decurtazione) ma dovrà comunicare tempestivamente all’Inps il reddito annuo presunto, nonché ogni variazione dello stesso.

In caso di superamento del limite di cui sopra, le sedi procederanno all’immediata sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle somme indebitamente erogate nel corso dell’anno di riferimento.

In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli:

  • genitori naturali o adottivi, viventi a carico, fino alla morte
  • fratelli e sorelle, viventi a carico e conviventi, con gli stessi requisiti previsti per i figli.

In base alla legge di stabilità 2014, ai superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014, spetta una rendita calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria nella misura del:

  • 50% al coniuge/unito civilmente
  • 20% a ciascun figlio
  • 40% a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori
  • 40% a ciascun figlio naturale riconosciuto o riconoscibile sia in caso di decesso dell’unico genitore che li abbia riconosciuti sia in caso di decesso di uno dei due genitori naturali, prescindendo da ogni considerazione in ordine all’esistenza in vita dell’altro genitore naturale ed all’eventuale riconoscimento del figlio da parte di quest’ultimo
  • 40% a ciascun figlio di genitore divorziato.

In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli:

  • 20% a ciascun genitore naturale o adottivo
  • 20% a ciascuno dei fratelli e delle sorelle.

La somma totale delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può superare il 100% della retribuzione presa a base per il calcolo della rendita stessa. In caso contrario le quote di rendita vengono proporzionalmente adeguate.

Per eventi mortali antecedenti il 1° gennaio 2014, la rendita a superstite è calcolata sulla retribuzione annua effettiva del lavoratore deceduto nel rispetto dei limiti minimo e massimo stabiliti per legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 articolo 116, terzo comma).

La rendita viene rivalutata annualmente, a seguito di apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli aventi diritto presentano/inoltrano la domanda alla sede INAIL competente in base al domicilio del lavoratore deceduto, tramite:

  • sportello della Sede competente
  • posta ordinaria
  • Pec (Posta elettronica certificata).

L’interessato può farsi assistere da un Patronato.

 

 

Revisione della rendita INAIL per infortunio sul lavoro o malattia professionale

La rendita viene sottoposta periodicamente a revisione con lo scopo di adeguare nel tempo l’indennizzo del danno assicurato alle reali condizioni di danno del lavoratore, affinché in caso di aggravamento della menomazione venga aumentata la rendita oppure diminuita in caso contrario. Ciò per mantenere nel tempo l’equilibrio tra il danno subito e il suo indennizzo.

In ordine alla tempistica, per gli infortuni sul lavoro la revisione può essere disposta dall’INAIL o richiesta dall’interessato entro 10 anni dalla data di decorrenza della rendita.

Nello specifico, la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data di decorrenza della rendita.

Le visite successive alla prima possono essere effettuate:

– non prima di un anno dalla precedente (nei primi quattro anni il lavoratore può essere sottoposto a visita al massimo quattro volte);

– dopo i primi quattro anni sono possibili altre due revisioni dalla decorrenza della rendita:

– alla scadenza del settimo anno;

– alla scadenza del decimo anno.

Per le malattie professionali, invece, la revisione per aggravamento può essere disposta dall’INAIL o richiesta dall’interessato entro 15 anni dalla data di decorrenza della rendita o dalla data della segnalazione in tutti i casi di danni con una percentuale al di sotto del 16%, una volta all’anno.

Si precisa che l’ultima visita di revisione, cioè quella fissata al decimo anno o al quindicesimo anno, è soggetta al termine di decadenza di un anno dal compimento del decennio o quindicennio. Solo decorso tale termine la rendita può ritenersi cristallizzata.

L’INAIL solitamente entro 30 giorni dalla visita di revisione provvede a comunicare il risultato dell’accertamento. Il lavoratore dal canto suo ha ulteriori 30 giorni per fare opposizione alla comunicazione dell’INAIL mediante ricorso. In tal caso, l’INAIL ha 60 giorni per rispondere.
Frequentemente l’Istituto non da risposta all’opposizione. In questo caso è possibile ricorrere

in giudizio trascorso il termine di 60 giorni dalla presentazione dell’opposizione per il formarsi del cosìdetto “silenzio rigetto”. Il termine di prescrizione per il ricorso giudiziale è di tre anni e 150 giorni (210 per le revisioni).

 

 

Riapertura, prolungamento e chiusura infortunio

  • Il lavoratore che accusi una ricaduta dopo la regolare ripresa lavorativa, deve informare il datore di lavoro dell’impossibilità di proseguire il lavoro a causa dell’infortunio occorso in precedenza ed inviare il certificato medico con cui si attesta l’avvenuta ricaduta, con tutti i riferimenti dell’infortunio pregresso, sia al datore che all’INAIL. Il riconoscimento dell’inabilità temporanea assoluta (riapertura della temporanea) è condizionata al benestare del medico INAIL che dovrà effettuare una visita di conferma;
  • L’infortunio si prolunga mediante apposito certificato medico che può ottenersi in diversi modi:
  • Tramite il medico di famiglia, che si occuperà di visitarla e, se ricorrono gli estremi, redigerà un nuovo certificato medico di prolungamento.
  • Rivolgendosi direttamente alle sedi INAIL chiedendo di essere visitato da un medico dei loro ambulatori. Se ricorrono i presupposti sarà rilasciato un nuovo certificato medico di prolungamento.
  • Rivolgendosi a un Patronato. I Patronati infatti, in collaborazione con l’INAIL, prestano servizio per lo svolgimento delle pratiche di assistenza;
  • Per la chiusura dell’infortunio occorre rivolgersi direttamente all’INAIL. Spetta, infatti, al medico dell’INAIL rilasciare apposito certificato di chiusura dell’infortunio. Nello specifico, allo scadere dei giorni di prognosi indicati nel certificato medico il lavoratore deve recarsi presso gli ambulatori INAIL per lo svolgimento della visita medica alla quale seguirà un nuovo appuntamento nel caso della prosecuzione dell’infortunio e dell’astensione dal lavoro con contestuale emissione di un certificato medico per il datore di lavoro oppure si procederà con il rilascio di un certificato di chiusura dell’infortunio da consegnare in azienda ai fini della ripresa della normale attività lavorativa.

 

Rilascio del contrassegno di parcheggio

Il diritto al rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili spetta:
• alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Al riguardo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con parere n. 1567/2016, ha chiarito che il diritto al contrassegno di parcheggio per disabili spetta non solo agli invalidi e ai disabili con “capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta” ma anche a coloro che sono affetti da una patologia agli arti superiori o da disabilità psichica, che precluda loro una autonoma e completa mobilità. Tuttavia, il Ministero precisa che sarà solo l’Ufficio medico legale della Asl di appartenenza a certificare il diritto all’autorizzazione;
• alle persone non vedenti.

Per un periodo inferiore ai cinque anni, quindi a tempo determinato, può essere rilasciato anche a:
• persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche;
• persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.

La richiesta per il rilascio del contrassegno va fatta al proprio Comune di residenza dopo aver ottenuto dall’ufficio medico legale della propria Asl di appartenenza la certificazione medica che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’autorizzazione, non essendo purtroppo sufficiente la certificazione medica rilasciata da un medico specialista.

 

 

Speciale assegno continuativo mensile

Quando il decesso del lavoratore infortunato non è causato dall’infortunio o malattia professionale, la rendita ai superstiti si trasforma in speciale assegno continuativo mensile.
Ai fini della concessione della prestazione economica, infatti, si richiede che il lavoratore defunto sia stato titolare in vita di una rendita Inail per una invalidità da infortunio o malattia professionale:

–  superiore al 65% per infortuni accaduti prima del 31 dicembre 2006;

–  non inferiore al 48%, per gli infortuni verificatisi dall’1 gennaio 2007 e le malattie professionali denunciate a decorrere dalla stessa data.

La prestazione è erogata a condizione che gli aventi diritto non percepiscano rendite, prestazioni economiche previdenziali (pensioni) o altri redditi (escluso il reddito della casa di abitazione), di importo pari o superiore a quello dell’assegno speciale.

Per ottenere l’assegno, inoltre, occorre presentare domanda alla sede Inail competente tassativamente entro i 180 giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale l’Istituto avverte i superstiti della facoltà di proporre domanda per la concessione dello speciale assegno continuativo mensile, pena la decadenza del diritto.

 

 

Titoli di preferenza e riserva dei posti nei concorsi pubblici

I titoli di preferenza sono attribuiti a specifiche categorie di cittadini che, nei concorsi pubblici hanno, a parità di merito e a parità di titoli, preferenza rispetto ad altri. I titoli di preferenza, elencati nel comma 4 art. 5 del DPR 487/1994, sono:

  1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
  2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato,
  5. gli orfani di guerra;
  6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra,
  7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato,
  8. i feriti in combattimento;
  9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerose,
  10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
  14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
  15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
  16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
  18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
  19. gli invalidi e i mutilati civili;
  20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

  1. dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
  2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
  3. dalla maggiore età.

Per usufruire della preferenza non è necessario lo stato di disoccupazione e l’iscrizione al centro per l’impiego.

I titoli di preferenza sono cosa differente rispetto alla riserva dei posti nei concorsi pubblici riconosciuta invece alle persone con disabilità iscritte nelle liste speciali del collocamento mirato. Tali soggetti hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso (art. 7 – comma 2 della legge 68/99).

 

Trasferimento all’estero del titolare di rendita INAIL

In caso di trasferimento all’estero, il lavoratore titolare di rendita per infortunio, o per malattia professionale, rende noto all’INAIL competente per la gestione della rendita la data e il luogo del suo trasferimento.

Comunica, inoltre, all’INAIL la modalità di pagamento scelta tra quelle proposte, cioè tramite accredito in conto corrente presso un Istituto di credito, oppure pagamento in contanti allo sportello, oppure bonifico bancario, oppure tramite carta ricaricabile (nei paesi in cui questa modalità è disponibile).

Se la rendita è ancora revisionabile, il lavoratore può essere chiamato a visita, ma non dovrà rientrare in Italia per tale obbligo. Infatti, sarà l’INAIL stesso a chiedere alle Istituzioni del settore di sicurezza sociale del paese estero dove risiede il lavoratore, o dove il lavoratore soggiorna temporaneamente perché ivi distaccato, a provvedere alla visita e agli accertamenti sanitari necessari

 

 

Unificazione delle rendite in caso di nuovo infortunio sul lavoro

Nel caso in cui il lavoratore, già colpito da un evento lesivo, ne subisce uno nuovo, si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un unico indennizzo, sotto forma di rendita o di liquidazione in capitale, corrispondente al grado complessivo della menomazione dell’integrità psicofisica conseguente ai due eventi.

Questa valutazione complessiva dei postumi non avviene mediante l’automatica sommatoria dei singoli punteggi di invalidità, ma bensì in relazione al grado di riduzione complessiva dell’attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate, valutata secondo le disposizioni dell’art. 78 del TU Inail.

Per porre uno specifico quesito, Vi invitiamo a rivolgervi agli Esperti ANMIL scrivendo all’indirizzo esperti@anmil.it

143 thoughts on “FAQ

  • Intorno al 680 nei campi di Keramisi, l’area dell’odierna città di Bitola, si insediò il gruppo di bulgari guidati da Khan Kuber che sono gli antenati del popolo che oggi vive in Macedonia. Qui si stabilirono come indipendenti e crearono la loro Bulgaria di Kuber e, come si legge nelle iscrizioni dei Cavalieri Madara, si mantennero in contatto con la Bulgaria di Asparuh e parteciparono ai suoi negoziati di politica estera.

  • Buongiorno, sono alla ricerca per acquisto di un auto nuova, preciso che sono in possesso di una patente speciale essendo un invalido del lavoro. Mi sto rendento conto girando tra le varie concessionarie auto di diverse case automobilistiche che il famoso sconto riservato a noi invalidi
    non lo pratica piu’ nessuno a malapena fanno uno striminzito sconto per rottamazione.
    Come ANMIL avete riscontri in merito?
    Grazie e buon lavoro

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