COVID: elargizione familiari vittime professioni sanitarie

Roma, 5 gennaio 2023 – Con la circolare n. 1/2023 l’INAIL ha stabilito le procedure e modalità di erogazione della speciale elargizione a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari deceduti per effetto o come concausa del contagio da COVID-19.  
In merito si ricorda che l’articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, ha previsto l’istituzione di un fondo destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti a causa del contagio da COVID-19. Il fondo è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con la dotazione di 15 milioni di euro. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia (Dipofam), di concerto con il Ministro della salute, del 22 settembre 2022 sono state emanate le relative disposizioni di attuazione che prevedono la collaborazione dell’Inail nell’acquisizione e gestione delle domande.
La speciale elargizione è riconosciuta ai familiari degli esercenti le professioni sanitarie di cui all’elenco allegato al citato decreto del 22 settembre 2022, nonché degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, che abbiano operato nel periodo di emergenza pandemica per il contenimento del coronavirus e che abbiano contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19. Il de cuius deve aver contratto la patologia nell’esercizio dell’attività lavorativa prestata nel periodo emergenziale, cioè dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022, e il decesso deve essere avvenuto entro il 28 dicembre 2022, data di pubblicazione del citato decreto 22 settembre 2022, quale causa/concausa del contagio da COVID-19.
Nel dettaglio le professioni interessate sono:

  • Professioni sanitarie: farmacista; medico chirurgo; odontoiatra; veterinario; biologo; fisico; chimico; psicologo 
  • Professioni sanitarie infermieristiche: infermiere; infermiere pediatrico; ostetrica/o 
  • Professioni tecnico sanitarie Area tecnico – diagnostica: tecnico sanitario di radiologia medica; tecnico audiometrista; tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico di neurofisiologia area tecnico-assistenziale; tecnico ortopedico; tecnico audioprotesista; tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; dietista 
  • Professioni sanitarie della riabilitazione: podologo; fisioterapista; logopedista; ortottista-assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; tecnico riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale 
  • Professioni sanitarie della prevenzione: tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; assistente sanitario  

La speciale elargizione spetta ai familiari superstiti delle vittime, e precisamente: 

  1. a) al coniuge o alla persona unita civilmente e ai figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi; 
  2. b) in mancanza dei superstiti di cui alla lettera a), ai genitori naturali o adottivi. 

Per ottenere la speciale elargizione non è richiesta la prova di mezzi di sostentamento. Nel caso di concorso tra più superstiti l’importo spettante è ripartito in egual misura tra tutti i concorrenti. Qualora i beneficiari siano familiari di più vittime la speciale elargizione è cumulabile. 
La speciale elargizione è una prestazione economica una tantum a carattere indennitario, la cui misura sarà approvata con decreto del Capo del Dipofam in rapporto alla dotazione del Fondo e al numero di vittime per le quali siano state presentate e accolte le istanze da parte dei beneficiari. La speciale elargizione è corrisposta in aggiunta a ogni altra somma alla quale i beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente e, pertanto, è cumulabile anche con altre prestazioni erogate dall’INAIL. La speciale elargizione, inoltre, non concorre alla formazione del reddito complessivo e non è soggetta a tassazione.
L’istanza per il riconoscimento della speciale elargizione deve essere presentata all’INAIL – Direzione centrale rapporto assicurativo, a pena di decadenza entro il 4 marzo 2023 (60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Dipofam) allegando la documentazione idonea a comprovare i presupposti previsti per la erogazione della speciale elargizione. L’istanza deve essere presentata esclusivamente mediante l’apposito servizio online denominato “Speciali elargizioni familiari vittime COVID-19”  disponibile nel portale www.inail.it al percorso -> Servizi per te -> Lavoratore, al quale si accede con Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei servizi).
L’istanza può essere presentata singolarmente da ciascun beneficiario o, nel caso di più beneficiari familiari della stessa vittima, anche cumulativamente da uno dei beneficiari munito di apposita delega rilasciata da tutti i restanti beneficiari. L’istanza può essere presentata anche da soggetto diverso dal familiare avente diritto in qualità di rappresentante legale/delegato dello stesso, purché venga allegata la documentazione comprovante la rappresentanza o la delega conferita dal beneficiario. Il Servizio consentirà l’inserimento delle istanze solo fino alla data del 4 marzo 2023, data di scadenza del termine perentorio. 
La prestazione verrà erogata dall’INAIL entro sessanta giorni decorrenti dal decreto del Capo del Dipofam che fisserà la misura della speciale elargizione, previo trasferimento delle relative risorse finanziarie.

Per maggiori informazioni e per eventuali pratiche contattate il numero verde gratuito ANMIL.

Circolare Inail n. 1 del 3 gennaio 2023 – INAIL