I disabili che acquistano un’auto o un veicolo possono usufruire di alcuni benefici o agevolazioni fiscali, trai quali l’IVA agevolata al 4%, anziché al 22%.
Per quali veicoli
L’agevolazione è applicata all’acquisto di autovetture, nuove o usate, con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e 2800 centimetri cubici, se con motore diesel. Si può beneficiare di questa agevolazione solo una volta ogni quattro anni, salvo cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico avvenuta prima della scadenza del quadriennio.
Si può applicare il beneficio anche:
- all’acquisto contestuale di optional;
- alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile;
- alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
Chi può richiederla
I disabili che possono usufruire dell’agevolazione sono:
- non vedenti e sordi;
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie. Per ridotte o impedite capacità motorie si intende la difficoltà o la incapacità di compiere alcuni movimenti del corpo non necessariamente connessi alla possibilità di camminare. Solo per quest’ultima categoria, il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.
Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.
Documentazione richiesta
Quanto alla documentazione da presentare, chi intende ottenere l’agevolazione dovrà produrre:
- la certificazione attestante la specifica disabilità che dà diritto all’esenzione;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il disabile attesta che nel quadriennio precedente alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Se l’acquisto avviene entro il quadriennio sarà necessario produrre il certificato di cancellazione del veicolo rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico;
- nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo, documento attestante che la persona con disabilità è fiscalmente a carico (fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi) o autocertificazione.
Alcune regole particolari sono dettate per i disabili con “ridotte o impedite capacità motorie”, per i quali è necessario che il veicolo sia adattato alla minorazione di tipo motorio di cui il beneficiario è affetto. Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo. I disabili con ridotte o impedite capacità motorie, oltre a quanto elencato per le altre categorie di disabili, dovranno produrre:
- fotocopia della patente di guida speciale;
- autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte o impedite capacità motorie permanenti, come attestato dalla documentazione medica in possesso;
- Fotocopia della carta di circolazione dai cui risultino gli adattamenti necessari;
- Copia della certificazione di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica (anche INAIL) in cui sia espressamente indicata la natura motoria della disabilità. Qualora il certificato non abbia tale espressa indicazione, gli interessati potranno produrre altra certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie, rilasciata dalle Commissioni di cui alla legge 104/1992.
Adempimenti del venditore
L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata, invece, deve:
- emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000.
- comunicare all’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.