OBIETTIVO SICUREZZA Ecco gli adempimenti delle imprese per la rimozione dell'amianto
 
Data: 19/01/2010
 

 

Articolo di Roberto Cason Consulente del lavoro – Esperto in sicurezza sul lavoro.
 
 
Il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) in vigore dal 15 maggio del 2008, modificato dal decreto legislativo n. 106 del 2009, a Capo III del Titolo IX, prescrive obblighi specifici in capo al datore di lavoro delle imprese addette ai lavori di demolizione e rimozione dell’amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto.
         Premesso che tali lavori, attualmente, possono essere effettuati unicamente da imprese iscritte all’ Albo nazionale dei gestori ambientali di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, il datore di lavoro, prima dell’inizio e durante i lavori stessi, deve attuare i seguenti adempimenti di carattere formale e sostanziale.
 
PIANO DI LAVORO
          Il datore di lavoro dell’impresa autorizzata deve predisporre e trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori di demolizione e rimozione dell’amianto, un apposito “piano di lavoro” in cui sono illustrate le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.
          Il piano deve contenere informazioni sui seguenti punti:
1.                  rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
2.                  fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
3.                  verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
4.                  adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
5.                  adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
6.                  adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite (0,1 fibre per centimetro cubo di aria) di adeguate misure di protezione, adattandone alle particolari esigenze del lavoro specifico;
7.                  natura dei lavori e loro durata presumibile;
8.                  luogo ove i lavori verranno effettuati;
9.                  tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
10.               caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori e le misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
         Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso al “piano di lavoro”.
 
VALUTAZIONE DEI RISCHI
         Il datore di lavoro deve preliminarmente valutare i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. Detta valutazione deve essere riportata nell’unico documento aziendale di valutazione dei rischi sul quale deve essere apposta la data certa (es. con annullo postale).
         Il datore di lavoro deve eseguire nuovamente la valutazione del rischio dovuto alla polvere proveniente dall’amianto ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori.
 
MISURAZIONI DELLE FIBRE DI AMIANTO NELL’ARIA
         Il datore di lavoro deve periodicamente misurare la concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro al fine di garantire il rispetto del valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria; le relazioni tecniche di misurazione devono essere allegate al documento di valutazione dei rischi.
 
LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALL’ESPOSIZIONE ALLE FIBRE DI AMIANTO
         In tutte le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché, bonifica delle aree interessate, la concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, attraverso l’adozione delle seguenti misure:
1.                  il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
2.                  i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria;
3.                  l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro, l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione;
4.                  i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell’aria;
5.                  tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
6.                  l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
7.                  i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.
 
LE MISURE IGIENICHE PER I LAVORATORI DURANTE I LAVORI COMPORTANTI ESPOSIZIONE ALLE FIBRE DI AMIANTO
         In tutte le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché, bonifica delle aree interessate, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:
1.                  i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
a)      chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
b)      accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
c)      oggetto del divieto di fumare;
2.      siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto:
3.   siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
4.      detti indumenti di lavoro o protettivi restino all’interno dell’impresa. Essi possono essere trasportati all’esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l’impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
5.      gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
6.      i lavoratori possono disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
7.      l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.
 Il mancato rispetto degli adempimenti indicati nel presente articolo comporta l’applicazione di severe sanzioni penali in capo al datore di lavoro, ai dirigenti, preposti, ma anche ai lavoratori.
 
 

 

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