AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO
Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
· non vedenti e sordi;
· disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
· disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
· disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite a seconda dei casi a:
· autoveicoli;
· motocarrozzette;
· autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile;
· autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%).
Spese di acquisto Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione d’imposta pari al 19% del loro ammontare. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo, riacquistato entro il quadriennio, spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l’utilizzo da parte del disabile (ad esempio la pedana sollevatrice, ecc.) possono fruire della detrazione del 19%.
Spese per riparazioni Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni (escluse quelle di ordinaria manutenzione) nel limite di 18.075,99 euro. Tali spese, per poter essere detratte, devono essere sostenute entro i 4 anni dall’acquisto.
AGEVOLAZIONI IVA
È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 20%, sull’acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate e sull’acquisto contestuale di optional. È applicabile l’Iva al 4%, anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile. L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni.
ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO
L’esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata e spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico. L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto, cui il disabile dovrà rivolgersi, è l’Aci. Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta per uno solo dei veicoli che lui stesso potrà scegliere.
Quello che deve fare il disabile Il disabile che ha fruito dell’esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata A/R all’Ufficio competente la documentazione indicata più avanti, nell’apposito paragrafo. La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione. L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza e ad inviare nuovamente la documentazione. Non è necessario esporre sul parabrezza dell’auto alcun avviso circa il diritto all’esenzione dal bollo.
ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordi) sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.
DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI
Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè, ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali. Per essere ritenuto “a carico” del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro. Ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.
DOCUMENTAZIONE
Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, la documentazione che deve essere prodotta è la seguente:
1) certificazione attestante la condizione di disabilità:
- per i non vedenti e sordi: certificato che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica;
- per i disabili psichici o mentali: verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave;
- per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati: verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della citata legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave.
2) ai soli fini dell’agevolazione IVA, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell’ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
3) fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile).
REGOLE PER I DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ’ MOTORIE
Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (IVA, Irpef, bollo e imposta di trascrizione al PRA). Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo che si tratta di indicazione esemplificativa:
- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole.
L’Iva agevolata per gli acquisti Per i disabili con ridotte capacità motorie che però non risultino affetti da gravi limitazioni della capacità di deambulazione, si applicano le seguenti regole:
1) l’acquisto può riguardare – oltre agli autoveicoli – anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile;
2) i veicoli devono essere adattati prima dell’acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla ridotta capacità motoria del disabile;
3) il diritto all’IVA agevolata al 4% riguarda anche le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, e i relativi acquisti di accessori e strumenti.
La documentazione I disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione, in aggiunta ai documenti precedentemente dovranno presentare:
1) fotocopia della patente di guida speciale o fotocopia del foglio rosa “speciale” (solo per i disabili che guidano). Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulta a carico;
2) ai soli fini dell’agevolazione IVA, in caso di prestazioni di servizi o nell’acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (ove ricorra questa ipotesi);
3) fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;
4) copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.
ALTRE AGEVOLAZIONI
LA MAGGIORE DETRAZIONE IRPEF PER I FIGLI PORTATORI DI HANDICAP
Le detrazioni Irpef per i familiari a carico variano in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta. Sono previste detrazioni di base (o teoriche) il cui importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli (+15.000 euro per ogni figlio successivo al primo) e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari. Il limite di reddito personale complessivo per ritenere una persona fiscalmente a carico non deve essere superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze. La detrazione base per i figli è stata fissata in 800 euro per i figli di età superiore a tre anni e in 900 euro per i figli di età inferiore a tre anni. Essa aumenta di 220 euro, per ogni figlio disabile riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, e 200 euro, per tutti i figli, quando sono più di tre.
AGEVOLAZIONI IRPEF PER ALCUNE SPESE SANITARIE E PER I MEZZI D’AUSILIO
Le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali, etc.) e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo. Le spese sanitarie specialistiche (esanalisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro.
Oltre alle spese viste in precedenza sono ammesse alla detrazione del 19%, per l’intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro) le spese sostenute per:
- trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap;
- acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;
- sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap.
Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% (quindi senza applicazione di franchigia) le altre spese riguardanti i mezzi necessari:
- all’accompagnamento;
- alla deambulazione;
- al sollevamento dei disabili.
È prevista la detrazione del 19% anche per le spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato. Per poter fruire della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.
La documentazione da conservare Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. In particolare:
- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante;
- per documentare l’acquisto di farmaci l’unica prova è costituita dallo “scontrino parlante” che deve contenere: natura (farmaco o medicinale), numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), quantità e codice fiscale del destinatario del farmaco.
DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL’ASSISTENZA
Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale sono detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purché il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro. La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza.
ALIQUOTA IVA AGEVOLATA PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI
L’aliquota agevolata per i mezzi di ausilio Si applica l’aliquota IVA agevolata del 4% per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es. servoscala).
L’aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici Si applica l’aliquota IVA agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:
· specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
· certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.
ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI
Detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale; spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro.
Detrazione forfettaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa.
Aliquota IVA agevolata del 4% L’agevolazione è prevista per l’acquisto di giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Fino al 31 dicembre 2012, salvo proroghe, è possibile fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione edilizia. Rientrano tra queste, oltre alle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave. Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione.
Per maggiori informazioni consultare la Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili.
Fonte: Agenzia delle Entrate