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ACCORDO PER L’EROGAZIONE DI CURE TERMALI, TRATTAMENTI BENESSERE, SOGGIORNI ALBERGHIERI
Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, redatta in duplice esemplare
TRA
Terme di Salsomaggiore e di Tabiano S.p.A. con sede legale in Salsomaggiore (PR), Via Roma 9
P.IVA 00153990346 nella persona del Direttore Generale dr. Roberto Rubbiani
(di seguito”Terme S.p.A.”)
E
ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro) , con sede in Parma P.zza
Matteotti 1/B. nella persona del Presidente Nazionale o suo delegato (di seguito “ANMIL ”)
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto dell’Accordo
L’accordo ha la finalità di promuovere l’offerta termale e fidelizzare gli associati ANMIL titolari di
tessera di iscrizione all’Associazione.
Art. 2 - Obblighi di Terme S.p.A.
Terme S.p.A. si impegna a riconoscere ai titolari di tessera ANMIL le agevolazioni di cui agli
allegati relativamente a cure termali, trattamenti benessere e soggiorni alberghieri.
La tessera ANMIL dovrà essere esibita congiuntamente ad un documento di identità in corso di
validità.
Le tariffe riservate saranno accordate solo previa presentazione di idonea documentazione presso
gli sportelli biglietteria degli stabilimenti termali Zoja di Salsomaggiore e Respighi di Tabiano e
presso le SPA termali Berzieri di Salsomaggiore e T-Spatium di Tabiano.
La riduzione prevista dalla presente convenzione non è cumulabile con altre promozioni proposte
da Terme S.p.A.
Le proposte termali di cui all’allegato A sono puramente indicative e soggette a personalizzazione
o revisione sia sulla base delle indicazioni fornite al momento della visita medica obbligatoria per
accedere alle cure termali in regime di convenzione con INAIL , S.S.N. o a pagamento, sia sulla
stima e valutazione esperienziale degli associati ANMIL.
Per il periodo di validità del presente accordo (vedi art. 7) le agevolazioni sono ritenute valide ad
esclusione del periodo dal 15/08 al 15/09.
A 12 mesi dalla data di stipula della presente convenzione, verrà valutato l’andamento dei ricavi
generati dalla stessa per l’eventuale riconoscimento da parte di Terme SpA di erogazioni a favore di
ANMIL.
Art. 3 – Obblighi di ANMIL
ANMIL si impegna a comunicare la convenzione in essere attraverso:
· distribuzione di materiale informativo di Terme S.p.A. presso le tutte sedi nazionali,
regionali e provinciali ANMIL
· breve redazionale nella rubrica dedicata alle convenzioni sulla newsletter bimestrale
· inserimento della convenzione nel sito internet, alla sezione relativa alle convenzioni;
· qualsiasi altro canale informativo che ANMIL. ritenesse utile e proficuo ai fini della
presente convenzione
Art. 4 – Responsabilità
Entrambe le parti sono esonerate da qualsiasi responsabilità in caso di interruzione dei propri servizi
per cause indipendenti dalla loro volontà.
Art. 5 – Comunicazione e uso dei marchi
Le parti si doteranno reciprocamente dei marchi da utilizzare ai fini del presente accordo.
ANMIL e Terme S.p.A. si impegnano a tal proposito, ad utilizzare i rispettivi marchi
esclusivamente per le finalità della presente convenzione, nel rispetto delle indicazioni e delle linee
guida di immagine e utilizzo dei brand aziendali.
Le parti convengono che manterranno l’esclusiva titolarità dei marchi e dei segni distintivi
eventualmente utilizzati in esecuzione del presente accordo, di cui siano rispettivamente proprietari
o licenziatari, senza che l’utilizzo di detti marchi e/o segni distintivi possa in alcun modo essere
intesa come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sui marchi e sui segni distintivi
medesimi.
ANMIL e Terme S.p.A. si impegnano a comunicare, in forma condivisa, la collaborazione oggetto
del presente contratto attraverso i propri canali di comunicazione. Tutte le attività di comunicazione
nonché tutti gli applicativi di comunicazione dovranno essere preventivamente concordati fra le
parti.
Tutte le attività di comunicazione volte a fornire informazioni relative alla convenzione in essere e a
diffondere la conoscenza di Terme S.p.A. e della sua offerta termale dovranno essere
preventivamente concordate con l’Ufficio Marketing e Comunicazione di Terme S.p.A.
Art. 6 – Diritto di recesso
Entrambe le parti si riservano il diritto di recesso unilaterale dal presente accordo in tutti i casi in
cui, per eventi sopravvenuti, si determinasse a insindacabile giudizio di una delle due parti, una
situazione di incompatibilità tale da non consentire il mantenimento dell’accordo.
Art. 7 – Durata dell’accordo
7.1 Il presente accordo ha la durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione
7.2 Non è previsto rinnovo tacito.
7.3. Le parti potranno recedere anticipatamente dal contratto, pur in assenza delle incompatibilità
di cui all’art. 5, comunicando tale intenzione all’altra parte con raccomandata A.R., con un
preavviso di 30 (trenta) giorni.
Art. 8 – Beneficiari dell’accordo
Oltre ai titolari della tessera ANMIL, possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente
accordo i loro familiari e gli eventuali accompagnatori.
Art. 9 - Riservatezza
9.1 Le informazioni di cui le parti verranno a conoscenza per la conclusione e l’esecuzione del
presente accordo saranno considerate strettamente confidenziali, e non potranno essere utilizzate per
altri scopi che quelli previsti dall’accordo.
9.2 La riservatezza sulle informazioni acquisite per l’esecuzione del presente accordo rimarrà
valida anche dopo lo scioglimento dello stesso, per un periodo di sei mesi.
Art. 10 - Risoluzione del contratto
Le parti si riservano il diritto di risolvere immediatamente il presente accordo, con semplice
comunicazione scritta da farsi all’altra parte, secondo quanto disposto ex art. 1456 c.c., qualora una
delle parti non si attenesse agli obblighi stabiliti dal presente accordo.
Art. 11 – Diritto applicabile e controversie
11.1 Il presente accordo è regolato dal diritto italiano;
11.2 Ogni controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione nonché alla risoluzione del
presente accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Parma.
Salsomaggiore, 20 Gennaio 2010
P ER TERME DI SALSOMAGGIORE E DI TABIANO S.P.A. PER A.N.M.I.L.
ILDIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE NAZIONALE
DR. ROBERTO RUBBIANI (O PERSONA DALLO STESSO DELEGATA)
Allegati A,B,C,D,E
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