Convenzioni attive nella provincia di Parma


 

             

 

ACCORDO PER L’EROGAZIONE DI CURE TERMALI, TRATTAMENTI BENESSERE, SOGGIORNI ALBERGHIERI

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, redatta in duplice esemplare

TRA

Terme di Salsomaggiore e di Tabiano S.p.A. con sede legale in Salsomaggiore (PR), Via Roma 9

P.IVA 00153990346 nella persona del Direttore Generale dr. Roberto Rubbiani

(di seguito”Terme S.p.A.”)

E

ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro) , con sede in Parma P.zza

Matteotti 1/B. nella persona del Presidente Nazionale o suo delegato (di seguito “ANMIL ”)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell’Accordo

L’accordo ha la finalità di promuovere l’offerta termale e fidelizzare gli associati ANMIL titolari di

tessera di iscrizione all’Associazione.

Art. 2 - Obblighi di Terme S.p.A.

Terme S.p.A. si impegna a riconoscere ai titolari di tessera ANMIL le agevolazioni di cui agli

allegati relativamente a cure termali, trattamenti benessere e soggiorni alberghieri.

La tessera ANMIL dovrà essere esibita congiuntamente ad un documento di identità in corso di

validità.

Le tariffe riservate saranno accordate solo previa presentazione di idonea documentazione presso

gli sportelli biglietteria degli stabilimenti termali Zoja di Salsomaggiore e Respighi di Tabiano e

presso le SPA termali Berzieri di Salsomaggiore e T-Spatium di Tabiano.

La riduzione prevista dalla presente convenzione non è cumulabile con altre promozioni proposte

da Terme S.p.A.

Le proposte termali di cui all’allegato A sono puramente indicative e soggette a personalizzazione

o revisione sia sulla base delle indicazioni fornite al momento della visita medica obbligatoria per

accedere alle cure termali in regime di convenzione con INAIL , S.S.N. o a pagamento, sia sulla

stima e valutazione esperienziale degli associati ANMIL.

Per il periodo di validità del presente accordo (vedi art. 7) le agevolazioni sono ritenute valide ad

esclusione del periodo dal 15/08 al 15/09.

A 12 mesi dalla data di stipula della presente convenzione, verrà valutato l’andamento dei ricavi

generati dalla stessa per l’eventuale riconoscimento da parte di Terme SpA di erogazioni a favore di

ANMIL.

Art. 3 – Obblighi di ANMIL

ANMIL si impegna a comunicare la convenzione in essere attraverso:

· distribuzione di materiale informativo di Terme S.p.A. presso le tutte sedi nazionali,

regionali e provinciali ANMIL

· breve redazionale nella rubrica dedicata alle convenzioni sulla newsletter bimestrale

· inserimento della convenzione nel sito internet, alla sezione relativa alle convenzioni;

· qualsiasi altro canale informativo che ANMIL. ritenesse utile e proficuo ai fini della

presente convenzione

Art. 4 – Responsabilità

Entrambe le parti sono esonerate da qualsiasi responsabilità in caso di interruzione dei propri servizi

per cause indipendenti dalla loro volontà.

Art. 5 – Comunicazione e uso dei marchi

Le parti si doteranno reciprocamente dei marchi da utilizzare ai fini del presente accordo.

ANMIL e Terme S.p.A. si impegnano a tal proposito, ad utilizzare i rispettivi marchi

esclusivamente per le finalità della presente convenzione, nel rispetto delle indicazioni e delle linee

guida di immagine e utilizzo dei brand aziendali.

Le parti convengono che manterranno l’esclusiva titolarità dei marchi e dei segni distintivi

eventualmente utilizzati in esecuzione del presente accordo, di cui siano rispettivamente proprietari

o licenziatari, senza che l’utilizzo di detti marchi e/o segni distintivi possa in alcun modo essere

intesa come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sui marchi e sui segni distintivi

medesimi.

ANMIL e Terme S.p.A. si impegnano a comunicare, in forma condivisa, la collaborazione oggetto

del presente contratto attraverso i propri canali di comunicazione. Tutte le attività di comunicazione

nonché tutti gli applicativi di comunicazione dovranno essere preventivamente concordati fra le

parti.

Tutte le attività di comunicazione volte a fornire informazioni relative alla convenzione in essere e a

diffondere la conoscenza di Terme S.p.A. e della sua offerta termale dovranno essere

preventivamente concordate con l’Ufficio Marketing e Comunicazione di Terme S.p.A.

Art. 6 – Diritto di recesso

Entrambe le parti si riservano il diritto di recesso unilaterale dal presente accordo in tutti i casi in

cui, per eventi sopravvenuti, si determinasse a insindacabile giudizio di una delle due parti, una

situazione di incompatibilità tale da non consentire il mantenimento dell’accordo.

Art. 7 – Durata dell’accordo

7.1 Il presente accordo ha la durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione

7.2 Non è previsto rinnovo tacito.

7.3. Le parti potranno recedere anticipatamente dal contratto, pur in assenza delle incompatibilità

di cui all’art. 5, comunicando tale intenzione all’altra parte con raccomandata A.R., con un

preavviso di 30 (trenta) giorni.

Art. 8 – Beneficiari dell’accordo

Oltre ai titolari della tessera ANMIL, possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente

accordo i loro familiari e gli eventuali accompagnatori.

Art. 9 - Riservatezza

9.1 Le informazioni di cui le parti verranno a conoscenza per la conclusione e l’esecuzione del

presente accordo saranno considerate strettamente confidenziali, e non potranno essere utilizzate per

altri scopi che quelli previsti dall’accordo.

9.2 La riservatezza sulle informazioni acquisite per l’esecuzione del presente accordo rimarrà

valida anche dopo lo scioglimento dello stesso, per un periodo di sei mesi.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

Le parti si riservano il diritto di risolvere immediatamente il presente accordo, con semplice

comunicazione scritta da farsi all’altra parte, secondo quanto disposto ex art. 1456 c.c., qualora una

delle parti non si attenesse agli obblighi stabiliti dal presente accordo.

Art. 11 – Diritto applicabile e controversie

11.1 Il presente accordo è regolato dal diritto italiano;

11.2 Ogni controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione nonché alla risoluzione del

presente accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Parma.

Salsomaggiore, 20 Gennaio 2010

 

P  ER TERME DI SALSOMAGGIORE E DI TABIANO S.P.A.             PER A.N.M.I.L.

           ILDIRETTORE GENERALE                                             IL PRESIDENTE NAZIONALE

          DR. ROBERTO RUBBIANI                                                 (O PERSONA DALLO STESSO DELEGATA)

                                                                                                                                   

 

Allegati A,B,C,D,E

 
 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

           
 

                 

 

                             

                 

 

              

 

CONVENZIONE con il quotidiano GAZZETTA DI PARMA per abbonamento annuale a tariffa agevolata: per il 2011 la tariffa è di € 211,00 per 7 numeri con card e € 183,00 per 6 numeri con card; € 232,00 per 7 numeri consegna postale e € 201 per 6 numeri consegna postale.  Per il prossimo anno le adesioni si raccoglieranno entro il giorno 20 del mese di novembre