INCONGRUE LE DISPOSIZIONI DELL'ATTO DI INDIRIZZO EMANATO DALLA REGIONE LAZIO
Pubblichiamo di seguito la Diffida promossa dal Consiglio regionale del Lazio. Tuttora in corso interventi per sanare una disposizione inaccettabile!!
Regione Lazio
in persona del Presidente p.t.
Via Cristoforo Colombo, n. 212
00145 – Roma (RM)
Oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità” – Illegittimità del D.G.R. n. 918 del 17.12.2008 – DIFFIDA AD ADEMPIERE.
In nome e per conto della ANMIL – Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro –, in persona del L.r.p.t., che pure sottoscrive la presente per ratifica e conferma, sono a rappresentarVi quanto segue.
L’atto di indirizzo di cui all’oggetto risulta essere illegittimo, atteso che lo stesso si pone in palese contrasto con quanto disposto dalla l.n. 68/1999.
Sul punto giova precisare che la legge n. del 12 marzo 1999 n. 68, inerente la collocazione delle persone con disabilità prevede:
- all’art. 2, un “collocamento mirato” dei disabili, intendendosi per tale l’insieme degli strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente tali persone nelle loro capacità lavorative;
- all’art. 8 la costituzione di un elenco con unica graduatoria dei disabili che risultano disoccupati, con onere delle regioni a definire le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria stessa.
Si rappresenta, per mero tuziorismo che, presso gli uffici del collocamento, le uniche liste rimaste a tutt’oggi in vigore per la collocazione dei lavoratori sono le liste spettacolo (D.P.R. del 24.09.1963 n. 2053), le liste per la mobilità (l.n. 23.07.1991 n. 223), le liste matricole gente di mare (l.n. 23.08.1988 n. 400) nonché gli elenchi provinciali dei soggetti ex l.n. 12.03.1999 n. 68.
Quanto su evidenziato è stato altresì ribadito dal D.P.R. n. 300/2000 art. 9 e rafforzato nel verbale della Conferenza Unificata tenutasi in data 10.12.2003, ove si evidenzia l’importanza di quanto disposto dalla legge n. 68/1999 e dal D.P.R. n. 246/1997 in merito all’individuazione dei criteri di selezione dei soggetti con disabilità.
Sul punto, è opportuno precisare che il D.P.R. n. 246/1997 individua come unici criteri di valutazione ai fini della graduatoria dei lavoratori ex l.n. 68/1999: a) l’anzianità di iscrizione b) la condizione economica c) il carico familiare d) il grado di invalidità e) la difficoltà di locomozione .
Le Regioni, ai sensi del D.P.R. 300/2000 art. 9 punto 5, hanno facoltà di poter individuare ulteriori criteri rispetto a quelli summenzionati, benchè non sostitutivi degli stessi.
Successivamente, la Regione Lazio con il D.G.R. del 31.10.2006 n. 778 determina, in palese conflitto con quanto previsto dalla legislazione ut supra evidenziata, l’ età anagrafica come criterio sostitutivo dell’ anzianità di iscrizione.
In ultimo, l’ Ente suindicato, con decreto di giunta n. 918 del 17.12.2008, richiamando totalmente la disciplina del D.G.R. n. 778/2006, decreta alla sezione II.1 quali criteri vincolanti per la formazione delle graduatorie: a) la situazione economica b) il carico
familiare c) l’eta anagrafica d) il grado di invalidità, in evidente contrasto con la disciplina normativa citata in narrativa.
Rebus sic stantibus, per le considerazioni ut supra spiegate, il D.G.R. n. 918 del 17.12.2008 si appalesa illegittimo atteso che, nel considerare quale criterio selettivo l’età anagrafica in luogo dell’anzianità di iscrizione, lede i diritti vantati dai soggetti iscritti nelle liste di cui alla legge n. 68/1999.
Vogliate, pertanto, provvedere all’immediata modifica della D.G.R. n. 918 del 17.12.2008.
In attesa di Vs. sollecito riscontro, porgo cordiali saluti.
Frosinone lì, 25.06.2009
Avv. Giuliano Risi
Per ratifica e conferma Anmil
Il L.r.p.t.