Il commento del Prof. Giuseppe Cimaglia sul tema delle malattie professionali.
Consulente medico del Patronato ANMIL
La tabella delle malattie professionali, recentemente varata, reca in calce alla quasi totalità delle voci nosologicamente definite la locuzione “altre malattie causate dalla esposizione professionale a ……”. L’intento del legislatore è stato quello di non limitare l’ambito di tutela alle patologie indicate, ma consentire, come avveniva in precedenza, di ammettere a tutela tutte le malattie che le conoscenze scientifiche, anche future, potevano far risalire causalmente alla lavorazione tabellata.
Ma quali sono le “altre malattie”? Quale significato attribuire alla locuzione in questione sotto l’aspetto medico legale?
Sull’argomento l’istituto assicuratore ha espresso il proprio punto di vista nella circolare n. 47 del 24 luglio 2008 con le seguenti affermazioni: “In questi casi, come nelle tabelle previgenti, le previsioni tabellari indicano la sostanza patogena senza definire la patologia e, dunque, la malattia può ritenersi tabellata solo a seguito della prova che sia stata cagionata dall’agente indicato in tabella. La suddetta prova dovrà ritenersi raggiunta in presenza di un elevato grado di probabilità dell’idoneità causale della sostanza indicata in tabella rispetto alla patologia denunciata, per come desumibile anche dai dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica.”
Detta in termini più espliciti l’INAIL non è a conoscenza di “altre malattie” perché, in questo caso, le avrebbe indicate in tabella e tutte quelle che fossero denunciate come tali devono essere considerate come non tabellate. Infatti di dette malattie il lavoratore dovrebbe dimostrare la sussistenza di “un elevato grado di probabilità dell’idoneità causale della sostanza rispetto alla patologia denunciata” ossia il nesso di causalità con l’agente indicato in tabella.
Da più parti sono state avanzate critiche ad una interpretazione impropria che determina nei fatti un arretramento nella tutela del lavoratore.
A giudizio di chi scrive, chi chiede il riconoscimento con presunzione legale di origine di una malattia definibile come “altra...” deve preoccuparsi esclusivamente di dimostrare:
• L’esposizione all’agente riportato in tabella
• La compatibilità tra esposizione e malattia.
Ai fini di questa seconda condizione può essere utilizzata la lista I dell’elenco delle malattie di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/0823A337-51D0-4DC3-8736-2A7040E22A48/0/20080114_DM.pdf ).
Come noto, detto elenco origina dal combinato disposto dell’art.139 del T.U. e dell’art. 10 del D.Lgs. 38/2000 che appresso, per completezza, si riportano.
Art. 139 del D.P.R. 1124/65: “E’ obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca l’esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. La denuncia deve essere fatta all’ispettorato del lavoro competente per territorio (oggi ufficio provinciale del lavoro), il quale ne trasmette copia all’ufficio del medico provinciale ( oggi ASL).”
Art.10 comma 4 del D.Lgs. 38/2000: “Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio.”
L’INAIL, mentre afferma, nella circ. 47/08, che “la suddetta prova deve ritenersi raggiunta in presenza di un elevato grado di probabilità dell’idoneità causale della sostanza indicata in tabella rispetto alla patologia denunciata, per come desumibile anche dai dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica” in altro documento emanato a chiarimento della citata circolare così si esprime: “ Nel merito, si ritiene che l’inclusione di una patologia nella lista I del suddetto elenco, pur costituendo un valido elemento su cui fondare il giudizio di probabilità dell’idoneità causale della sostanza indicata in tabella rispetto alla patologia denunciata, non possa ritenersi di per sé sufficiente a dimostrare che la patologia denunciata sia stata cagionata dall’agente stesso”.
In realtà, se il D.M. 14 gennaio 2008 avesse emanato due liste, una delle malattie di possibile e una delle malattie di probabile origine professionale, così come previsto dal sopra riportato art.10 del D.Lgs. 38/2000, la posizione dell’Istituto assicuratore sarebbe stata giusta e condivisibile. Ma il citato decreto contiene tre liste, e precisamente:
• LISTA I – malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
• LISTA II – malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità;
• LISTA III – malattie la cui origine lavorativa si può ritenere possibile e per le quali non è definibile il grado di probabilità.
Appare chiaro, da quanto sopra esposto, che la elevata probabilità di origine professionale delle malattie contenute nella lista I è sovrapponibile al concetto di probabilità qualificata cui la Suprema Corte fa riferimento per stabilire la sussistenza del nesso di causalità tra esposizione a rischio lavorativo e malattia denunciata. Ne consegue che tutte le malattie riportate nella lista I e non presenti nella tabella del D.M. 9.04.2008 sono passibili di essere ricomprese nelle “altre malattie…” e tutelate con presunzione legale di origine professionale.
Prof. Giuseppe Cimaglia
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